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Dispositivo dell'art. 132 Codice di Procedura Civile

La sentenza è pronunciata «In nome del popolo italiano» e reca l'intestazione: «Repubblica italiana» (1) (2).
Essa deve contenere:
1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata (3);
2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori (4);
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti (5);
4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione [disp. att. 118] (7);
5) il dispositivo, la data della deliberazione (8) e la sottoscrizione del giudice [disp. att. 119] (9).
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento (10).

Note

(1) Comma così modificato dal d.lgs. pres. 19-6-1946, n. 1.

(2) La mancanza di tale formula solenne, nel testo della sentenza non comporta la nullità dell'atto ma solo un'irregolarità sanabile attraverso il procedimento di correzione [v. 287].

(3) Con il termine generico di giudice si suole comprendere sia l'indicazione specifica dei singoli giudici componenti il collegio sia l'indicazione dell'ufficio giudiziario territoriale. La mancanza di tali elementi non è motivo di nullità della sentenza, qualora sia possibile comunque desumere dal testo il nome dei magistrati e dell'ufficio giudiziario giudicante.

(4) La loro irregolare menzione o la totale omissione non comporta nullità della sentenza se risulta, in ogni caso, possibile l'individuazione, in modo inequivoco, delle parti dal contesto globale della sentenza o dei difensori da atti processuali precedenti. Avendo tale menzione solo una funzione indicativa, si potrà rimediare tramite il procedimento di correzione di cui all'art. 287.

(5) Per conclusioni delle parti [v. 167]. L'omissione di tali conclusioni e di quelle del pubblico ministero è causa di nullità solo se risulta che il giudice, nel prendere la sua decisione non ne abbia tenuto conto immotivatamente.

(6) L'esposizione dello svolgimento del processo consiste in un sintetico resoconto inerente al contenuto sostanziale della causa e contenente gli elementi di fatto e di diritto valutati nella decisione.

(7) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con tale espressione il legislatore ha inteso sancire l'obbligo della motivazione. Questa consiste nell'insieme delle ragioni che giustificano la statuizione del giudice. Con la motivazione, infatti, il giudice espone l'iter logico seguito per giungere alla decisione. La motivazione, la cui presenza è addirittura sancita dalla Costituzione [v. Cost. 111] per riaffermare la responsabilità dei giudici e per garantire un più penetrante controllo sulla legalità della pronuncia (in sede di impugnazione) deve essere: sufficiente, nel senso che deve contenere ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione; logica, ossia coerente nelle diverse osservazioni in cui essa si articola, anche in relazione al dispositivo; ordinata, in quanto la legge prescrive che nella motivazione debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati.
L'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituisce un motivo di ricorso per Cassazione quale error in procedendo [v. 360, n. 5]. Inoltre la totale mancanza della motivazione è causa di nullità della sentenza [v. 161 1] in quanto non adempie alle finalità che la legge attribuisce alla sentenza stessa.

(8) Tale requisito, al contrario di quanto accade per la data di pubblicazione [v. 133], non è considerato essenziale in quanto si riferisce ad un atto interno e per di più desumibile dal verbale. Pertanto, la sua mancanza o la sua irregolarità non comporta nullità, ma solo un errore materiale non invalidante.

(9) La sottoscrizione del giudice che insieme alla motivazione, costituisce il requisito più importante, ha la funzione di assicurare l'identità tra il giudice che ha deliberato la sentenza e quello che ha partecipato alla discussione della causa. La sentenza pronunciata dal giudice monocratico è sottoscritta dal solo estensore. Il difetto assoluto di sottoscrizione dell'originale comporta la nullità insanabile della sentenza che può essere rilevata anche d'ufficio [v. 161 2].

(10) Tale ultimo comma, sostituito dalla l. 8-8-1977, n. 532, introduce un temperamento al principio della nullità insanabile della sentenza nel caso di mancata sottoscrizione: è, infatti, esclusa la nullità se vi è stata la morte o un altro insuperabile ostacolo, anche temporaneo, causato, ad es., da uno stato fisico o psichico non occasionale del giudice o da una prolungata assenza dal territorio italiano. Di tali impedimenti è però richiesta la menzione prima della sottoscrizione del presidente o del componente più anziano del collegio a seconda di chi è colpito dall'evento.


Ratio Legis

La sentenza è l'atto giurisdizionale per eccellenza in quanto è il primo e tipico atto cui tende e attraverso il quale si manifesta la funzione giurisdizionale statale.
Nel processo civile esistono differenti tipi di sentenza. In base alla domanda proposta, nel procedimento di cognizione, si distinguono sentenze di mero accertamento di una situazione controversa, costitutiva di una situazione giuridica o di condanna ad una data prestazione. In base al contenuto, invece, si contrappongono sentenze di merito, d'accoglimento o di rigetto, a sentenze di rito. La sentenza può, inoltre, essere definitiva, [v. 2792, n. 1, 2, 3] o non definitiva o parziale [v. 2792, n. 3, 4, 5 e 278].
A seguito della riforma, ai sensi dell'art. 282 la sentenza di primo grado nel processo di cognizione acquista immediatamente efficacia esecutiva.
Le sentenze sono sempre irrevocabili da parte del giudice che le ha emesse, se non ad opera di altro giudice in sede di impugnazione. Nel processo di cognizione, inoltre, esperiti contro la sentenza tutti i mezzi di gravame o decorsi i termini perentori per la loro proposizione senza che essi siano stati presentati, la sentenza acquista l'autorità di cosa giudicata, che si specifica formalmente [v. 324] e sostanzialmente (c.c. 2909) nell'immodificabilità e nell'incontrovertibilità tra le parti del provvedimento del giudice.

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