Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1571 del 21 gennaio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decreto della corte d'appello, che abbia deciso sul reclamo proposto avverso il provvedimento del tribunale reso ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., non č impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spese del procedimento, la quale, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito dipendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame viene emessa, riveste i caratteri della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.

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