Giunto alla seconda edizione, il volume esamina l'istituto, di antiche origini, ma sempre attuale attraverso il quale un soggetto dispone della sua ricchezza nel periodo successivo alla sua morte: il testamento. Dopo avere analizzato le nozioni principali, il contenuto e la capacità di testare, l'Autore si sofferma sull'analisi delle tipologie di testamento: olografo, pubblico, segreto ed internazionale; per poi dedicare attenzione sia agli elementi accessori che possono essere allo... (continua)
L’Opera approfondisce tutte le tematiche in materia di rinuncia di eredità e di legato ed, in particolare, oltre all’esame dei principi generali, si sofferma sui soggetti legittimati alla rinunzia, gli effetti, la struttura e i diversi tipi dell’atto di rinunzia.
Il volume, aggiornato alla recente giurisprudenza di merito e di legittimità, risulta essere un fondamentale strumento sia per l’approfondimento della materia sia per la pratica... (continua)
Le problematiche relative all'interpretazione e all'autonomia del testamento sono spesso oggetto di contenzioso nei tribunali e di particolare interesse per il notaio. Negli ultimi cinquant'anni si sono verificati molti cambiamenti: è stato introdotto il patto di famiglia, mitigando il divieto dei patti successori; l'era di internet e delle nuove tecnologie consentono di disporre per testamento beni un tempo impensabili; la causa del contratto è concepita dalla Suprema Corte... (continua)
È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo [664, 1349, 1473] di determinare l'oggetto o la quantità del legato (1).
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore [770] (2), anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
(1) È stata ritenuta invece valida la disposizione che attribuisce al beneficiario l'usufrutto [v. 978] di alcuni beni, con facoltà di venderli in caso di bisogno, affidando a un terzo il compito di accertarne la ricorrenza. In tal caso, infatti, il criterio dello stato di bisogno è già di per sé obiettivo.
(2) Se il legato remuneratorio è stato attribuito per errore sul servizio prestato dal legatario, la disposizione sarà annullabile [v. 1441].
Fondamento del divieto è, in omaggio al principio della personalità del testamento, la tutela dei creditori del defunto e dei legatari, nonché la particolare cura disposta dalla legge per la destinazione del patrimonio ereditario.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
308Relativamente alla norma, che sancisce la nullità della, disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio del terze (art. 631 del c.c.), è stato rilevato che, mentre nel secondo e nel terzo comma dell'articolo si contempla non soltanto l'arbitrio del terzo, ma anche quello dell'onerato, invece nel primo comma, si fa unicamente riferimento all'arbitrio del terzo. Ora, secondo quanto è stato osservato, se si segue il sistema del codice del 1865, che all'art. 834 parla solo di disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo, occorre limitarsi sempre a tale riferimento anche nei commi secondo e terzo dell'articolo, ma se si vuole contemplare esplicitamente l'ipotesi che la scelta possa essere affidata alla persona gravata dalla disposizione, occorre parlare dell'onerato anche nel primo comma. dell'articolo.
Ma, sebbene la diversità di dizione possa fare apparire a prima vista un certo difetto di euritmia tra le varie parti dell'articolo, tuttavia mi sembra che essa sia giustificata. Basta considerare che sarebbe quanto mai strano far dipendere dall'arbitrio dell'erede l'indicazione dell'erede stesso, ciò che si verificherebbe se nel primo comma, oltre che nel terzo, si facesse menzione dell'onerato. In verità, nel primo comma la previsione dell'arbitrio dell'onerato sarebbe giustificata solo in relazione all'ipotesi dell'indicazione del legatario, in quanto è concepibile che la nomina del legatario sia rimessa all'arbitrio dell'erede o di altro legatario, nel caso di sublegato. Ma per queste ipotesi la nullità della disposizione risulta indirettamente dal secondo comma dell'articolo, il quale, stabilendo entro certi limiti la validità del legato in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo, lascia argomentare la nullità del legato fuori di tali limiti.
Neppure mi è sembrata fondata l'altra osservazione su questo stesso articolo, con la quale si è suggerito di stabilire che, se l'onorato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa deve essere fatta con sentenza del tribunale del luogo dell'aperta successione, sentito il pubblico ministero. Solo la materia di carattere contenzioso può esigere che i provvedimenti ad essi relativi siano presi con sentenza, mentre la. funzione di arbitratore, quale sembra doversi considerare quella di chi fa la scelta del legatario, può essere pro opportunamente esercitata nella forma semplice del decreto. Non sembra poi dubbia la convenienza di devolvere tale compito alla persona singola del presidente, il quale provvederà, assunte opportune informazioni, senza osservare formalità di procedura.
E' stata, invece, approvata la differente disciplina dettata dal progetto per le due ipotesi previste negli articoli 173 e 174, corrispondenti agli attuali articolo 631 e art. 632 del c.c.. Mentre infatti nella prima (determinazione della persona dell'erede o del legatario e della quota di eredità) la validità della disposizione si ha soltanto quando ricorrono le condizioni determinate dal secondo comma dell'art. 631, e negli altri casi non ha rilievo il fatto che l'arbitrio del terzo sia arbitrium rnerum o arbitrium boni viri, invece nella seconda (determinazione della cosa legata) la disposizione è valida ogni volta che la determinazione debba essere fatta arbitrio boni viri. E l'ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 632 (legato per remunerazione di servizi) non è un'eccezione al principio affermato nel primo comma, ma è appunto un cospicuo esempio di determinazione affidata all'arbitrium boni viri dell'onerato o del terzo.
Ho poi coordinato la formulazione dell'art. 632, primo comma, con, quella dell'art. 1349 del c.c..