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Articolo 55 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative

Dispositivo dell'art. 55 TUPI

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55 octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55 bis, comma 7, e 55 sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55 bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.

Massime relative all'art. 55 TUPI

Cass. civ. n. 12245/2015

In materia di pubblico impiego privatizzato, ciascuna amministrazione, ha il potere di individuare, secondo il proprio ordinamento, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sicché esso non deve necessariamente essere integrato da un ufficio articolato e plurisoggettivo, ma può essere rappresentato anche da una sola persona, interna all'ente.

Cons. Stato n. 425/2011

Posto che la "ratio" sottesa alla disciplina regolante le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego è quella di reprimere i comportamenti dei pubblici dipendenti che arrechino pregiudizio alla dignità delle funzioni esercitate e che possano far temere che queste non vengano espletate correttamente, fra i comportamenti censurabili devono essere ricompresi non solo quelli tenuti nello svolgimento del servizio, ma anche quelli che, pur se estranei al servizio, siano in qualche modo lesivi del prestigio e del decoro dell'Amministrazione.

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