Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 55 octies Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 08/08/2026]

Permanente inidoneità psicofisica

Dispositivo dell'art. 55 octies TUPI

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

  1. a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
  2. b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
  3. c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
  4. d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

Massime relative all'art. 55 octies TUPI

Cons. Stato n. 1946/2013

È legittimo il provvedimento con il quale un ente locale ha dichiarato la decadenza dal servizio di un proprio dipendente, che sia motivato con riferimento alle reiterate assenze del dipendente stesso dal posto di lavoro per motivi di salute e con riguardo alla circostanza che il dipendente medesimo si è più volte reso irreperibile agli accertamenti sul suo stato di salute disposti dall'Amministrazione. È infatti dovere del pubblico impiegato presentarsi a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari dall'Amministrazione; con l'ulteriore conseguenza che è corretto e legittimo che l'Amministrazione stessa, in difetto, dichiari la sua decadenza dall'impiego, per violazione dei doveri d'ufficio. In tal caso la pronuncia di decadenza dall'impiego non ha natura disciplinare, ma è accertativa di una situazione che vincola all'adozione della misura amministrativa della decadenza.

Cons. Stato n. 2180/2006

L'art. 29, D.P.R. n. 266 del 1987 prevede che "nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore." Costituisce, quindi, principio generale della disciplina del pubblico impiego quello secondo cui l'Amministrazione deve esperire ogni utile tentativo per recuperare al servizio il dipendente non idoneo, prendendo in considerazione anche la sua utilizzazione per particolari mansioni in altri compiti, anche di qualifica inferiore. Tale principio non è derogato da alcuna disposizione relativa alla particolare fattispecie dell'inidoneità sopravvenuta di segretari comunali: in tal caso, infatti, è prevista solo la prioritaria considerazione delle disponibilità organiche nell'Amministrazione civile dell'interno e l'inquadramento nella corrispondente qualifica dell'Amministrazione civile dell'interno anche in soprannumero.

Corte cost. n. 56/2006

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 Cost., dell'art. 35, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede che il "personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge". È principio generale, infatti, più volte affermato dalla Corte, che nell'ordinamento del pubblico impiego il personale inidoneo al servizio per ragioni di salute, prima di essere dispensato, deve essere posto nelle condizioni di continuare a prestare servizio nell'assolvimento dei compiti e funzioni compatibili con le sue condizioni di idoneità fisica e che solo nel caso in cui non sia possibile tale utilizzazione ne è disposto il collocamento a riposo d'autorità. Tuttavia, le tre categorie di personale che operano nel mondo della scuola (personale docente, dirigente e amministrativo, tecnico, ausiliario) presentano discipline di stato giuridico distinte, che giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore - con scelta discrezionale non irragionevole - in ordine al collocamento fuori ruolo e all'assegnazione a compiti diversi da quelli inerenti alla qualifica di appartenenza originaria. Come pure trovano giustificazione in una prospettiva di razionalizzazione delle risorse finanziarie per la scuola e, più in generale, nell'ambito di politica generale di contenimento della spesa pubblica, norme dirette alla più proficua utilizzazione del personale che, pur non idoneo per ragioni di salute all'espletamento della funzione di docente, può essere ancora proficuamente utilizzato in altre funzioni; né, alla luce della giurisprudenza costituzionale, è ravvisabile una violazione del diritto al lavoro, poiché i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento ed al mantenimento di un determinato posto di lavoro né tanto meno garantiscono il diritto al mantenimento di specifiche mansioni.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.627 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 55 octies TUPI

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S.B. chiede
martedì 08/09/2026
“Spett. Studio Brocardi

Sono una docente a tempo indeterminato da molti anni, ora nella scuola secondaria di secondo grado.

Vi scrivo per avere maggiori informazioni sul requisito di idoneità fisica all’impiego che leggo in molti documenti. Ho purtroppo visto qualche collega perdere tale idoneità in seguito a gravi patologie, come l’ictus, e ho sempre considerato tale requisito in riferimento appunto a eventi particolarmente drammatici e invalidanti.

Ultimamente però, mi si fa spesso notare un mio difetto fisico lieve, un tremore essenziale alle mani diagnosticato (che comunque non mi ha mai impedito di svolgere il mio lavoro), con frasi come “tu devi scrivere” (io compilo a mano pile di registri cartacei). Mi chiedo quindi se tali osservazioni e sottolineature nei miei confronti siano frutto di una banale dinamica di malizia, che talvolta emerge tra colleghi e segreterie a scuola, o se in effetti sia una questione che potrebbe nuocermi o danneggiarmi.

In attesa di un Vostro positivo riscontro, porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 15/09/2026
Nel pubblico impiego l’idoneità fisica non deve essere intesa come assenza assoluta di qualunque patologia o caratteristica fisica. Il parametro giuridicamente rilevante è, piuttosto, la capacità del dipendente di svolgere concretamente le mansioni proprie del profilo professionale.
Per il personale docente, quindi, occorre verificare se la condizione di salute incida effettivamente sulla possibilità di:
  • svolgere attività didattica;
  • mantenere la necessaria vigilanza sugli alunni;
  • preparare e correggere le attività;
  • partecipare agli organi collegiali;
  • adempiere agli obblighi amministrativi connessi all’insegnamento;
  • utilizzare gli strumenti richiesti dall’organizzazione scolastica.
Una patologia, anche diagnosticata, non determina automaticamente l’inidoneità. È necessario accertare la sua incidenza funzionale sulle mansioni concretamente esercitate.

Occorre, inoltre, distinguere:
  • l’idoneità generale all’impiego;
  • l’idoneità alla mansione specifica;
  • l’inidoneità temporanea o permanente;
  • l’inidoneità assoluta, che impedisce qualsiasi attività lavorativa;
  • l’inidoneità relativa, che riguarda soltanto determinate mansioni o modalità di svolgimento del lavoro.
Il D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 disciplina la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in caso di permanente inidoneità psicofisica, ai sensi dell’art. 55-octies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La normativa considera, tra l’altro, l’inidoneità psicofisica permanente assoluta come lo stato di chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; l’inidoneità relativa riguarda invece l’impossibilità permanente di svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, pur potendo eventualmente svolgere altre attività lavorative.

Ne consegue che un lieve tremore alle mani, se compatibile con l’attività didattica e con gli adempimenti richiesti, non equivale di per sé a inidoneità.
I colleghi, il personale di segreteria e, in generale, i soggetti privi di competenza medico-legale non possono dichiarare che una lavoratrice sia inidonea né imporre autonomamente accertamenti sanitari.
L’accertamento può essere effettuato esclusivamente dagli organi competenti, secondo la procedura prevista dalla legge. A seconda del caso, possono assumere rilievo:
  • il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  • la commissione medica competente per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente pubblico;
  • gli altri organismi medico-legali previsti dalla disciplina applicabile.
L’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è finalizzata a esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il giudizio può essere:
  • di idoneità;
  • di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • di inidoneità temporanea;
  • di inidoneità permanente.
Il medico competente deve quindi valutare non la mera esistenza del tremore, ma la sua effettiva rilevanza rispetto ai compiti lavorativi e ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Il testo vigente dell’art. 41 prevede espressamente il giudizio di idoneità alla mansione specifica e la possibilità di prescrizioni o limitazioni.

Il D.P.R. n. 171/2011 prevede che la procedura di accertamento possa essere attivata dall’amministrazione o dal dipendente interessato, dopo il superamento del periodo di prova, quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
L’amministrazione non può, tuttavia, procedere sulla base di semplici impressioni, pettegolezzi o osservazioni di colleghi. Deve sussistere una situazione oggettiva, documentabile e tale da rendere ragionevole l’accertamento medico-legale.

Il D.P.R. n. 171/2011 contempla, in particolare, situazioni caratterizzate da condizioni fisiche o comportamenti che facciano ragionevolmente presumere l’inidoneità e che generino un pericolo per la sicurezza o l’incolumità del dipendente, degli altri lavoratori o dell’utenza. Anche l’eventuale sospensione cautelare presuppone una motivazione e, salvo urgenza, una preventiva comunicazione all’interessata, alla quale deve essere consentito di presentare memorie e documenti.

Nel caso di specie, il fatto che il tremore sia diagnosticato non significa che sussista un presupposto per l’avvio della procedura. Occorrerebbe dimostrare una concreta compromissione delle mansioni o un rischio per gli studenti, per il personale o per la stessa sicurezza della dipendente.
Soltanto un organo sanitario competente può stabilire se il tremore renda impossibile o difficoltosa la scrittura in misura incompatibile con il lavoro.

Anche qualora la scrittura manuale risultasse più lenta o meno agevole, ciò non comporterebbe automaticamente l’inidoneità. Prima di ipotizzare limitazioni o provvedimenti più gravi, l’amministrazione dovrebbe valutare modalità organizzative ragionevoli, come l’utilizzo di strumenti digitali, ove consentito, la riduzione degli adempimenti meramente ripetitivi, tempi adeguati per la compilazione, eventuali strumenti compensativi fino all’assegnazione di modalità operative compatibili con le indicazioni del medico competente.

Tali misure possono assumere rilievo anche alla luce dell’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli in favore delle persone con disabilità, previsto dall’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, come modificato dalla normativa successiva. Il decreto attua il principio di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
L’applicazione concreta della disciplina antidiscriminatoria dipende, tuttavia, dalla sussistenza dei presupposti della nozione giuridica di disabilità e dalla concreta incidenza della patologia sulla partecipazione alla vita lavorativa. La diagnosi di tremore essenziale, da sola, non consente di affermare automaticamente che tali presupposti ricorrano.

È da notare, peraltro, che la diagnosi e le informazioni cliniche sono dati particolarmente protetti: l’istituzione scolastica non può acquisire o diffondere liberamente diagnosi, referti o anamnesi.
Il Garante privacy ha ribadito che il medico competente è il soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori: al datore di lavoro vanno comunicati solo il giudizio di idoneità e le eventuali prescrizioni.
Eventuali discussioni pubbliche della diagnosi da parte di colleghi o segreteria potrebbero, quindi, violare la riservatezza e ledere la dignità personale e professionale.

Qualora le osservazioni provengano dalla dirigenza o siano accompagnate da richieste formali, si potrebbe chiedere per iscritto che ogni eventuale valutazione venga effettuata esclusivamente dagli organi sanitari competenti e che siano rispettati privacy, dignità professionale e principio di proporzionalità.

Potrebbe inoltre essere utile rivolgersi al medico curante o allo specialista per ottenere una relazione funzionale, non necessariamente contenente dettagli diagnostici, che attesti la compatibilità della condizione con le mansioni svolte. Se il problema riguarda specificamente la scrittura manuale, si potrà chiedere alla dirigenza una modalità organizzativa alternativa o l’utilizzo di strumenti digitali, ove compatibile con le regole della scuola.