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Articolo 55 octies Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Permanente inidoneità psicofisica

Dispositivo dell'art. 55 octies TUPI

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

  1. a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
  2. b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
  3. c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
  4. d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

Massime relative all'art. 55 octies TUPI

Cons. Stato n. 1946/2013

È legittimo il provvedimento con il quale un ente locale ha dichiarato la decadenza dal servizio di un proprio dipendente, che sia motivato con riferimento alle reiterate assenze del dipendente stesso dal posto di lavoro per motivi di salute e con riguardo alla circostanza che il dipendente medesimo si è più volte reso irreperibile agli accertamenti sul suo stato di salute disposti dall'Amministrazione. È infatti dovere del pubblico impiegato presentarsi a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari dall'Amministrazione; con l'ulteriore conseguenza che è corretto e legittimo che l'Amministrazione stessa, in difetto, dichiari la sua decadenza dall'impiego, per violazione dei doveri d'ufficio. In tal caso la pronuncia di decadenza dall'impiego non ha natura disciplinare, ma è accertativa di una situazione che vincola all'adozione della misura amministrativa della decadenza.

Cons. Stato n. 2180/2006

L'art. 29, D.P.R. n. 266 del 1987 prevede che "nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore." Costituisce, quindi, principio generale della disciplina del pubblico impiego quello secondo cui l'Amministrazione deve esperire ogni utile tentativo per recuperare al servizio il dipendente non idoneo, prendendo in considerazione anche la sua utilizzazione per particolari mansioni in altri compiti, anche di qualifica inferiore. Tale principio non è derogato da alcuna disposizione relativa alla particolare fattispecie dell'inidoneità sopravvenuta di segretari comunali: in tal caso, infatti, è prevista solo la prioritaria considerazione delle disponibilità organiche nell'Amministrazione civile dell'interno e l'inquadramento nella corrispondente qualifica dell'Amministrazione civile dell'interno anche in soprannumero.

Corte cost. n. 56/2006

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 Cost., dell'art. 35, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede che il "personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge". È principio generale, infatti, più volte affermato dalla Corte, che nell'ordinamento del pubblico impiego il personale inidoneo al servizio per ragioni di salute, prima di essere dispensato, deve essere posto nelle condizioni di continuare a prestare servizio nell'assolvimento dei compiti e funzioni compatibili con le sue condizioni di idoneità fisica e che solo nel caso in cui non sia possibile tale utilizzazione ne è disposto il collocamento a riposo d'autorità. Tuttavia, le tre categorie di personale che operano nel mondo della scuola (personale docente, dirigente e amministrativo, tecnico, ausiliario) presentano discipline di stato giuridico distinte, che giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore - con scelta discrezionale non irragionevole - in ordine al collocamento fuori ruolo e all'assegnazione a compiti diversi da quelli inerenti alla qualifica di appartenenza originaria. Come pure trovano giustificazione in una prospettiva di razionalizzazione delle risorse finanziarie per la scuola e, più in generale, nell'ambito di politica generale di contenimento della spesa pubblica, norme dirette alla più proficua utilizzazione del personale che, pur non idoneo per ragioni di salute all'espletamento della funzione di docente, può essere ancora proficuamente utilizzato in altre funzioni; né, alla luce della giurisprudenza costituzionale, è ravvisabile una violazione del diritto al lavoro, poiché i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento ed al mantenimento di un determinato posto di lavoro né tanto meno garantiscono il diritto al mantenimento di specifiche mansioni.

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