(massima n. 1)
            In  materia  di  pubblico  impiego  privatizzato,  ciascuna  amministrazione,  ha  il  potere  di  individuare, secondo  il  proprio  ordinamento, l'ufficio  competente per i procedimenti disciplinari, sicché esso non deve necessariamente  essere  integrato  da  un  ufficio articolato e  plurisoggettivo, ma può essere rappresentato  anche  da  una  sola  persona,  interna all'ente.