Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 425 del 21 gennaio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Posto che la "ratio" sottesa alla disciplina regolante le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego č quella di reprimere i comportamenti dei pubblici dipendenti che arrechino pregiudizio alla dignitą delle funzioni esercitate e che possano far temere che queste non vengano espletate correttamente, fra i comportamenti censurabili devono essere ricompresi non solo quelli tenuti nello svolgimento del servizio, ma anche quelli che, pur se estranei al servizio, siano in qualche modo lesivi del prestigio e del decoro dell'Amministrazione.

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