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Articolo 195 quater Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Sanzioni in caso di risoluzione

Dispositivo dell'art. 195 quater TUF

1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate all'articolo 55 bis la Banca d'Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 190, comma 1, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 68-bis, 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia(1).

2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 194 quater, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 194 quater, comma 2, e 190 bis, comma 2, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 190 bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 190 bis.

4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194 bis, 195 e 196 bis.

5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalità, anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

6. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le modifiche apportate dal presente decreto [...] alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, [...] si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni commesse prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni [...] della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998, [...] in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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