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Articolo 193 quater Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 07/08/2026]

Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020

Dispositivo dell'art. 193 quater TUF

1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325 bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209(1)(6).

1-bis. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 3, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 4 del medesimo regolamento e le norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325 bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209(6).

1-ter. Nei confronti delle controparti indicate al comma 1-bis, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro quindici milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325 bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209(6).

1-quater. Nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti diretti, come definiti dall'articolo 2, punti 1) e 12), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, per l'inosservanza degli obblighi che derivano dal medesimo regolamento (UE) 2021/23 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione, o dai relativi atti delegati o dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea, nonché in caso di inosservanza delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, determinato ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'inosservanza delle medesime disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. La Banca d'Italia e la Consob non procedono alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza(5)(6).

2. [Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate.](2)

2-bis. Fermo quanto previsto per le società e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale si applicano le sanzioni previste per le persone fisiche dai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1- quater, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a)(5).

2-ter. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2-bis, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194 bis, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente dagli articoli 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365.

2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Nei casi di cui al comma 1-quater, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile(3)(5).

3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-quater e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194 bis, 194 bis 1 e 195 ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore(6).

4. [Si applica l'articolo 187 quinquiesdecies, comma 1-quater.](4)

Note

(1) I commi 1 e 3 sono stati modificati dall'art. 2 comma 3 lett. a) e ss. del D. Lgs. 13 febbraio 2019, n. 19.
(2) Comma abrogato dal D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) I commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 2-ter e 2-quater sono stati inseriti dall'art. 2 comma 3 lett. a) e ss. del D. Lgs. 13 febbraio 2019, n. 19.
(4) Il comma 4 è stato abrogato dal D. Lgs. 13 febbraio 2019 n. 19.
(5) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 25, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224, che ha modificato la rubrica e i commi 2-bis e 2-quater e introdotto il comma 1-quater
(6) I commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 3 sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128. Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera u)) che "all'articolo 193- quater: 1) ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

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