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Articolo 191 quater Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/2631

Dispositivo dell'art. 191 quater TUF

1. (1)Nei confronti degli enti e delle società che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, o delle disposizioni di attuazione previste dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 500.000 euro ovvero fino allo 0,5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di mancata osservanza delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 93.1.

5. La Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194 bis e di quelli stabiliti dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, può disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, anche in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti. Nel caso di violazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, si applica l'articolo 192 bis, comma 1-quater, del presente decreto.

6. Alle violazioni previste dal presente articolo, si applica l'articolo 187 quinquiesdecies, comma 1-quater.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 9 febbraio 2026, n. 28.

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