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Articolo 196 quater Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 07/08/2026]

Applicazione concordata delle sanzioni amministrative

Dispositivo dell'art. 196 quater TUF

1. (1)Per le violazioni sanzionabili dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi del presente decreto, entro trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti in alternativa alla presentazione di impegni, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto degli impegni e fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il destinatario della lettera di contestazione degli addebiti può presentare istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni.

2. Qualora l'istanza sia ritenuta ammissibile tenuto conto dei precedenti dell'istante, l'Autorità competente avvia un confronto con il destinatario della lettera di contestazione e stabilisce il termine entro il quale questi formula, a pena di decadenza, una proposta di applicazione concordata delle sanzioni che indichi le sanzioni applicabili, la loro entità e la loro durata, in entrambi i casi in misura non inferiore al minimo edittale e non superiore al massimo edittale ridotto di un quinto ed eventuali misure conformative. In ogni caso, la proposta prevede l'impegno a non ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento che la accoglie e a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio. Entro sessanta giorni dalla ricezione, l'Autorità accoglie la proposta o la respinge.

3. Quando abbia accolto la proposta, l'Autorità applica le sanzioni con provvedimento motivato e valuta, alla luce di tutte le circostanze rilevanti, l'accoglimento dell'eventuale istanza di accesso al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata in modalità concordata, in rate mensili da tre a trenta, che l'interessato può presentare con la proposta di cui al comma 1, anche qualora non versi in condizioni economiche disagiate.

4. Le sanzioni applicate in modalità concordata rilevano, ai fini dell'articolo 194 bis, comma 1, lettera g), nonché ai fini dei requisiti degli esponenti aziendali per cinque anni.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il provvedimento di applicazione concordata delle sanzioni è pubblicato ai sensi dell'articolo 195 bis.

6. La tempestiva presentazione di una proposta di applicazione concordata delle sanzioni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 7.

7. In caso di mancato o inesatto rispetto del provvedimento di applicazione concordata è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi restando i limiti edittali massimi.

8. La Banca d'Italia e la Consob, in conformità ai principi dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea, possono disciplinare con regolamento le modalità di presentazione, l'ammissibilità e la valutazione della proposta di applicazione concordata delle sanzioni.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128. Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

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