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Articolo 196 quinquies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 07/08/2026]

Pagamento in misura ridotta

Dispositivo dell'art. 196 quinquies TUF

1. (1)Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:

  1. a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, nonché delle relative disposizioni attuative;
  2. b) dall'articolo 190.1, per la violazione dell'articolo 83-duodecies e delle relative disposizioni attuative;
  3. c) dall'articolo 190.3, per la violazione dell'articolo 64-ter, commi 2, 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;
  4. d) dall'articolo 190.4, per la violazione degli articoli 3, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, 15, paragrafi 1, primo comma, 2 e 4, seconda frase, 20, paragrafi 1 e 2, prima frase, 21, paragrafi 1, 2 e 3, 26, paragrafi 1, primo comma, 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, e 7, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e delle relative disposizioni attuative e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, e 27-decies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del medesimo regolamento (UE) n. 600/2014;
  5. e) dall'articolo 191, comma 5, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative e dall'articolo 191-ter, comma 2, per la violazione dell'articolo 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative;
  6. f) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, comma 2, e dal medesimo articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'articolo 120;
  7. g) dall'articolo 193-quater, per la violazione dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e delle relative disposizioni attuative e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 e delle relative disposizioni attuative.

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128. Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

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