1. (1)Per le violazioni sanzionabili ai sensi del presente decreto dalla Banca d'Italia e per tutte le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi tutelati. A tal fine, l'Autorità, valutate la gravità delle violazioni contestate, le misure di vigilanza adottate, le eventuali iniziative rimediali già assunte dall'interessato e l'idoneità degli impegni in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per il soggetto destinatario della contestazione e pubblicare anche per estratto gli impegni medesimi. La decisione dell'Autorità determina l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.
2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della proposta o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 3. La presentazione di una proposta di impegni comporta la rinuncia a ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di accoglimento della proposta e l'impegno a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio.
3. L'Autorità competente può d'ufficio riavviare il procedimento sanzionatorio se:
- a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
- b) il soggetto destinatario della contestazione contravviene agli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1;
- c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le lettere b) e c), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi i limiti edittali massimi.
5. Salvo che sia diversamente stabilito ai sensi del regolamento previsto dal comma 6, la disciplina di cui al presente articolo non si applica nei casi di esercizio dei poteri di intervento ai sensi degli articoli 7, 7 bis, 7 ter e 7 quater e di cui alla parte II, titolo IV, del presente decreto.
6. La Banca d'Italia e la Consob, ciascuna con proprio regolamento, adottano disposizioni di attuazione del presente articolo, stabilendo i criteri applicativi, le regole procedurali per la presentazione e la valutazione degli impegni e i casi in cui non si può dar luogo alla presentazione dei medesimi, anche in ragione della mancata ottemperanza a ordini di vigilanza adottati nei confronti dei soggetti interessati.







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