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Articolo 60 bis 4 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale unitario minimo

Dispositivo dell'art. 60 bis 4 bis TUF

1. Le Sim indicate all'articolo 55 bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.

1-bis. Alle Sim indicate all'articolo 55 bis, comma 1, e alle società del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 si applica l'articolo 12 ter del Testo Unico bancario(1).

Note

(1) Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, il quale ha altresì modificato la rubrica del presente articolo.

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