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Articolo 60 bis 4 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi

Dispositivo dell'art. 60 bis 4 TUF

1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Alle Sim di classe 1 si applica altresì il Titolo V del medesimo decreto legislativo. I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza(1).

1-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), nonché dell'interesse pubblico di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto è accertata dalla Banca d'Italia(2).

2. Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 alla disciplina del Testo unico bancario in materia di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe 1, acquisto di partecipazioni qualificate si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo(1).

Note

(1) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 3, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.
(2) Il comma 1-bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.

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