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Articolo 12 ter Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito

Dispositivo dell'art. 12 ter Testo unico bancario

1. (1)Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca è pari ad almeno euro 200.000.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12 bis emessi da una banca è pari ad almeno euro 150.000.

3. I commi 1 e 2 si applicano altresì alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonché agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.

Note

(1) Articolo introdotto dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, il quale ha altresì disposto (con l'art. 8, comma 3) che "L'articolo 12-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, si applica solo alle obbligazioni e agli strumenti di debito emessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

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