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Articolo 83 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Determinazione del reddito complessivo

Dispositivo dell'art. 83 TUIR

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435 ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti(1).

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Note

(1) Comma modificato prima dal D. L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 e, da ultimo, dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".

Massime relative all'art. 83 TUIR

Cass. civ. n. 17011/2020

In tema di reddito d'impresa, ai fini della redazione del bilancio, qualora operi il principio di derivazione "semplice" del reddito imponibile, di cui all'art. 83, comma 1, primo periodo, T.U.I.R., la disciplina del bilancio è "presupposta" dal legislatore tributario, che non entra nel merito delle scelte effettuate dal redattore del bilancio, assunto quest'ultimo quale mero fatto (ferma la rilevanza dei principi contabili in quanto tali se la specifica norma fiscale dia loro rilevanza); invece, nel caso della derivazione "rafforzata", relativamente ai soggetti che, per obbligo o per scelta, redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali "IAS/IFRS", l'ultimo periodo dell'art. 83, comma 1, cit. attua un vero e proprio rinvio ad essi, inglobandoli al proprio interno, sicché l'Amministrazione finanziaria può accertarne la corretta applicazione, costituendo la loro interpretazione ed applicazione anche una questione di diritto (nella specie ritenuta rilevante ai fini dell'ammissibilità del relativo motivo di ricorso per cassazione).

Cass. civ. n. 15024/2020

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la plusvalenza ottenuta dalla cessione di un bene in forza di contratto di "sale and lease back" - da contabilizzare in base ai principi contabili "IAS 17", ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e fatti propri dal reg. CE n. 1606/2002, cui a sua volta fa riferimento l'art. 83 TUIR - va ripartita, in base all'art. 2425 bis c.c., in funzione della durata del negozio, a condizione che il contribuente opti per la "diluizione" in sede di dichiarazione annuale dei redditi ex art. 86, comma 4, TUIR, trattandosi di deroga al criterio di competenza di cui all'art. 109 TUIR, concorrendo altrimenti a formare il reddito per l'anno in cui la somma è conseguita.

Cass. civ. n. 11337/2020

In tema di imposte dirette, l'art. 104 del d.P.R. n. 917 del 1986, norma di stretta interpretazione in ragione del suo contenuto agevolativo concernente l'ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, si riferisce alle sole concessioni rilasciate dagli enti pubblici e non anche ai rapporti privatistici di superficie, soggetti viceversa all'ammortamento tecnico di cui al precedente art. 102, rispondendo l'istituto all'esigenza di fronteggiare i costi che devono essere sostenuti nel corso della concessione in relazione alla restituzione di beni e impianti da devolvere gratuitamente e in perfetto stato di funzionamento ed essendo preclusa alle parti soltanto in relazione alle prime la possibilità di escludere pattiziamente, al termine del contratto di costituzione del diritto di superficie, la devoluzione all'ente pubblico della costruzione realizzata dal concessionario.

Cass. civ. n. 28355/2019

In tema di imposte sui redditi, le somme versate dall'istituto bancario per coprire i costi delle transazioni stipulate con i clienti al fine di prevenire contenziosi giudiziari (nella specie per inosservanza degli obblighi informativi propedeutici alla conclusione di contratti di investimento aventi ad oggetto obbligazioni Cirio e Bond argentini), costituendo risarcimento del danno, sono deducibili come sopravvenienze passive, nell'esercizio in cui intervengono, trattandosi di spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale e, dunque, inerenti ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986.

In tema di determinazione del reddito di impresa, la società che per la redazione dei bilanci si avvalga dei principi contabili internazionali deve contabilizzare i costi sostenuti per l'acquisto del diritto di superficie (nella specie funzionale all'utilizzo di un immobile per fini di mutualità bancaria diretta ed esterna, a fronte di rendita annuale pagata in 72 anni) secondo quanto previsto dal principio IAS 16, par. 23, con imputazione temporale dal momento in cui il bene è disponibile, e non da quando è utilizzato in concreto in forza del successivo par. 55; trattandosi di interessi passivi, l'applicazione del principio di "derivazione rafforzata" consente la deducibilità di detti costi, a fronte di pagamento differito, secondo il regime di cui agli artt. 83 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, con il corollario della prevalenza della sostanza sulla forma, funzionale alla confrontabilità dei bilanci con la valorizzazione dell'effettivo contenuto economico degli atti di gestione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la banca avesse correttamente qualificato l'acquisto del diritto di superficie come finanziamento, al tasso di mercato per l'acquisto dell'immobile, iscrivendolo, nello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali ad uso funzionale).

Comm. Trib. Reg. Lazio n. 2576/2018

Con la sola esibizione del contratto d’incarico l’azienda contribuente non dimostra l’inerenza del costo indicato in fattura e legato ai lavori di ristrutturazione che quest’ultima deve svolgere all’interno dell’hotel oggetto di compravendita. Per provare l’inerenza, la contribuente deve produrre la documentazione che riguarda l’attività da cui sono scaturiti i costi imputati al conto “immobili”.

Comm. Trib. Reg. Lazio n. 2151/2018

L’acquisto della partecipazione societaria tramite il corrispettivo di una sola parte e la previsione del versamento del saldo successivamente con interessi più alti è una forma di finanziamento a tutti gli effetti, e gli stessi interessi attivi devono essere contabilizzati nell’esercizio di competenza in cui avviene il finanziamento stesso.

Comm. Trib. Prov. Modena n. 478/2017

Il giudizio di antieconomicità che l'Ufficio può esprimere con riferimento ai costi pubblicitari sostenuti da una società deve prendere in considerazione l'insieme dei periodi di imposta in cui la politica commerciale dell'impresa si è sviluppata.

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Consulenze legali
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Francesco M. chiede
sabato 17/04/2021 - Lombardia
“Una società esercente l’attività immobiliare ha a suo tempo acquistato delle opere d’arte (quadri) da esporre nei propri uffici a scopo meramente decorativo

Ovviamente sono state contabilizzate nelle immobilizzazioni e non sono mai state ammortizzate.

Poiché adesso intende cederle con la possibilità di realizzare un valore diverso del costo di acquisto si chiede se la eventuale plusvalenza debba essere tassata e se una eventuale minusvalenza può essere portata fiscalmente in detrazione”
Consulenza legale i 26/04/2021
Nell’ambito della disciplina sul reddito di impresa, di cui agli artt. 83 e ss. del TUIR, non si rinvengono disposizioni specifiche in riferimento all’acquisto e alla vendita degli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.
All’interno del TUIR, la materia trova una specifica disciplina solo nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, laddove l’art. 54, comma 5, terzo periodo, espressamente dispone che “Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione”.

La predetta disposizione, inoltre, ne prevede la deducibilità nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e, conseguentemente, li considera beni non plusvalenti (o minusvalenti), così come espressamente previsto al comma 1-bis del medesimo art. 54.
Ai fini della loro qualificazione in tema di reddito di impresa occorre, quindi, procedere sulla base delle regole generali sull’imponibilità e la deducibilità dei componenti di reddito.
Sotto questo profilo occorre distinguere tra le:
  • imprese che hanno ad oggetto la commercializzazione delle opere d'arte. Per tale tipologie di imprese, le stesse costituiranno “beni merce” e, quelle in giacenza alla fine del periodo di imposta, rientreranno nella valutazione delle rimanenze di magazzinoda effettuare applicando il criterio del costo specifico d’acquisto (costo storico);
  • imprese che detengono tali beni a scopo di trarne le pertinenti utilità nel lungo periodo cioè che dispongono di tali beni con finalità di rappresentanza e lustro (così come accade per i lavoratori autonomi), per le quali, quindi, difettando l'attività tecnica-commerciale di compravendita di tali opere, l’orientamento più consolidato è quello che prevede l’indicazioni degli oneri connessi al loro acquisto tra le immobilizzazioni non ammortizzabili perché, al contrario di ciò che presuppone un piano di ammortamento, l’opera incrementa il suo valore con il passare del tempo in relazione alla sua unicità, alla notorietà dell’artista, a ritocchi di restauro e simili.

A questo proposito, l’unico documento rinvenibile è il parere n. 29, reso dal Comitato Consultivo per le norme antielusione in data 14 ottobre 2005, secondo il quale, posto che l’art. 102 del TUIR individua il presupposto dell’ammortamento dei beni strumentali nel “deperimento e consumo nei vari settori produttivi”, dal momento che un’opera d’arte, in quanto destinata a durare senza limiti di tempo, presenta una vita economica pressoché infinita, alla stessa stregua, ad esempio, dei terreni, l’opera d’arte [...], pur rilevando come “asset aziendale”, non costituisce un cespite ammortizzabile e, pertanto, il relativo costo non può essere ammortizzato né altrimenti dedotto dal reddito di esercizio.
Ai fini della corretta rappresentazione contabile occorre allocare tali immobilizzazioni in modo specifico sotto una voce aggiuntiva, inserita in applicazione dell'art. 2423 ter del c.c. all'interno della struttura dei documenti che compongono il bilancio.

Ovviamene, l’allocazione delle predette opere tra le immobilizzazioni presuppone che le stesse possano essere considerate inerenti in relazione all’attività di impresa così come espressamente richiesto dall’art. 109 del T.U.I.R., avuto riguardo alla natura del bene ed al rapporto tra l’ammontare del costo storico e del volume d’affari dell’attività concretamente esercitata.
La non ammortizabilità di detti oneri, oltre ad essere stata asserita dal Comitato Consultivo per le norme antielusione nel parere prima citato è stata, altresì, sostenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza del 13 ottobre 2006, n. 22021 in cui si è pronunciata in relazione all’acquisto di quadri da parte di un albergo come arredo per i propri ambienti.
La Corte ha, infatti, sostenuto che l'ammortamento di un bene è ammissibile solamente se esso è suscettibile di consumo, fisico-economico, e di deperimento a causa del suo utilizzo. I quadri non subiscono alcun logorio, in quanto hanno, come scopo essenziale, quello di abbellire i locali, senza nessuna altra possibilità di utilizzo. Inoltre, in quanto oggetti d'arte, possono rivalutarsi nel tempo, incrementando il loro valore. Pertanto, ne ha escluso l’ammortizzabilità.

Lo stesso comitato consultivo per le norme antielusione, in un successivo parere del 5 maggio 2008, n. 8, si è espresso in favore dell’ammortamento dell’acquisto di un’opera d’arte. Va, tuttavia, rilevato che nel suddetto parere si riferiva ad oggetti d’arte con moderato valore artistico valutabili come semplici arredi i quali sarebbero ammortizzabili e deducibili dal reddito d’impresa; al contrario, le opere d'arte caratterizzate da ingente valore artistico non sarebbero ammortizzabili per le considerazioni prima espresse.
Nel predetto parere, inoltre, viene evidenziato che le spese sostenute per l’acquisto di opere d’arte costituirebbero spese di rappresentanza le quali, così come fatto rilevare dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/2009, sono sostenute al fine di creare, mantenere ed accrescere il prestigio della società e di migliorarne l’immagine.

Al riguardo va rilevato che la normativa fiscale riconosce la deducibilità integrale nell’esercizio di competenza delle spese di rappresentanza che soddisfano i requisiti di inerenza e congruità indicati dal D.M. 19 novembre 2008 che, salve alcune eccezioni, ne subordina la deducibilità al rispetto di determinati parametri di congruità.
È da ritenere che, così come rilevato per i lavoratori autonomi, la deducibilità fiscale delle spese connesse alla predette opere ne condiziona anche la capacità di generare plusvalenze e minusvalenze, fiscalmente rilevanti. Al riguardo, pur in assenza di espresse indicazioni da parte dell’amministrazione finanziaria e di riscontri di prassi, è da ritenere che, anche in questo caso, occorre distinguere tra la cessione di quelle che sono oggetto di attività d'impresa e la cessione di quelle che non lo sono:
  • la cessione delle prime produrrà ricavi ex art. 85 co.1 del TUIR;
  • la cessione di quelle acquistate solo allo scopo di abbellire i locali e di dare un’immagine positiva dell’azienda, genererà plusvalenze imponibili ex art. 86 co. 1 del Tuir (o minusvalenze deducibili), determinate come differenza tra prezzo di vendita dell’opera d’arte, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato dei beni medesimi, nella misura in cui i relativi oneri siano stati fiscalmente dedotti ai sensi dell’art. 108 del medesimo TUIR.

L’assenza di una espressa indicazione da parte della stessa amministrazione finanziaria legittimerebbe, comunque, la possibilità di presentare un’istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) della Legge n. 212/2000, chiedendo, quindi, alla stessa amministrazione la corretta qualificazione dei componenti di cui si discute.