Cassazione civile Sez. V sentenza n. 17011 del 13 agosto 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reddito d'impresa, ai fini della redazione del bilancio, qualora operi il principio di derivazione "semplice" del reddito imponibile, di cui all'art. 83, comma 1, primo periodo, T.U.I.R., la disciplina del bilancio è "presupposta" dal legislatore tributario, che non entra nel merito delle scelte effettuate dal redattore del bilancio, assunto quest'ultimo quale mero fatto (ferma la rilevanza dei principi contabili in quanto tali se la specifica norma fiscale dia loro rilevanza); invece, nel caso della derivazione "rafforzata", relativamente ai soggetti che, per obbligo o per scelta, redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali "IAS/IFRS", l'ultimo periodo dell'art. 83, comma 1, cit. attua un vero e proprio rinvio ad essi, inglobandoli al proprio interno, sicché l'Amministrazione finanziaria può accertarne la corretta applicazione, costituendo la loro interpretazione ed applicazione anche una questione di diritto (nella specie ritenuta rilevante ai fini dell'ammissibilità del relativo motivo di ricorso per cassazione).

(massima n. 2)

In tema di determinazione del reddito imponibile, in materia bilancistica il principio contabile internazionale "IAS 1", al paragrafo 32, detta la regola generale che non ammette compensazioni tra partite, o tra ricavi e costi, e pone l'eccezione nel caso in cui siano richieste o consentite da un "IFRS", essendo questione distinta la verifica dell'idoneità della compensazione contabile a rappresentare la sostanza dell'operazione in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. (Nella specie la S.C. ha escluso che la compensazione "pro quota" tra l'indennizzo contrattuale ricevuto dal terzo cedente le partecipazioni alla contribuente e gli oneri fiscali derivanti dall'adesione della medesima al PVC fosse consentita da un "IRFS" e che essa rappresentasse la sostanza del rapporto fiscale).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.