Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 11337 del 12 giugno 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte dirette, l'art. 104 del d.P.R. n. 917 del 1986, norma di stretta interpretazione in ragione del suo contenuto agevolativo concernente l'ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, si riferisce alle sole concessioni rilasciate dagli enti pubblici e non anche ai rapporti privatistici di superficie, soggetti viceversa all'ammortamento tecnico di cui al precedente art. 102, rispondendo l'istituto all'esigenza di fronteggiare i costi che devono essere sostenuti nel corso della concessione in relazione alla restituzione di beni e impianti da devolvere gratuitamente e in perfetto stato di funzionamento ed essendo preclusa alle parti soltanto in relazione alle prime la possibilitą di escludere pattiziamente, al termine del contratto di costituzione del diritto di superficie, la devoluzione all'ente pubblico della costruzione realizzata dal concessionario.

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