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Articolo 23 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Applicazione dell'imposta ai non residenti

Dispositivo dell'art. 23 TUIR

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

  1. a) i redditi fondiari;
  2. b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
  3. c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
  4. d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
  5. e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
  6. f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
  7. 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
  8. 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
  9. 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
  10. g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti(1).

1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per piu' della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati(2).

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

  1. a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell'articolo 16;
  2. b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47;
  3. c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
  4. d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

Note

(1) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto, con l'art. 1, comma 1055, alinea, che la presente modifica, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
(2) Comma introdotto dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Massime relative all'art. 23 TUIR

Cass. civ. n. 8627/2019

In tema di ICI, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 non è necessariamente correlata alla residenza anagrafica del contribuente, essendo consentito a quest'ultimo di dimostrare che l'abitazione principale si trova altrove, anche in più unità catastali, purché il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, considerato che assume rilievo non il numero delle unità catastali ma l'effettiva utilizzazione quale abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unità. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/07/2013).

Cass. civ. n. 6117/2019

In tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero è escluso dalla base imponibile ex art. 3, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986, trattandosi di retribuzione differita che matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all'ammontare degli emolumenti corrisposti, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che il contribuente abbia la residenza in Italia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non conforme al principio enunciato la circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 18 ottobre 1997 che, posta a fondamento della sentenza impugnata, aveva considerato la norma indicata inapplicabile all'indennità di fine rapporto percepita dal lavoratore per prestazioni svolte all'estero per conto di una società italiana ivi operante). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/02/2011).

Cass. civ. n. 28059/2017

Ai fini dell'imponibilità del reddito d'impresa del soggetto non residente, accertato ai sensi dell'art. 5 del modello di convenzione OCSE e dell'art. 7 della convenzione stipulata tra Italia e Repubblica Iugoslava, ratificata con l. n. 974 del 1984, contro la doppia imposizione, è necessaria una presenza del soggetto non residente che sia incardinata nel territorio dell'altro Stato contraente dotata di una certa stabilità in quanto caratterizzata da una "stabile organizzazione", i cui elementi costitutivi sono quello materiale ed oggettivo della "sede fissa di affari" e quello dinamico dell'esercizio in tutto o in parte della sua attività. La verifica in concreto della ricorrenza dei detti elementi deve essere effettuata dal giudice di merito, alla luce di quelli ulteriori caratterizzanti la fattispecie, con giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, anche nel caso di c.d. "cantiere di costruzione o di montaggio", la cui durata superi i dodici mesi, in quanto contemplato dal citato art. 5 quale esemplificativamente ricompreso nell'espressione "stabile organizzazione" ma non eccentrico rispetto ad essa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'assoggettabilità a tassazione del reddito prodotto in Italia dal residente in Iugoslavia in fattispecie costituita da attività svolta presso i cantieri organizzati dalle committenti o sub-committenti siti in Italia, con modesti attrezzi ivi custoditi, in quanto non era emersa la loro rilevanza strumentale rispetto allo svolgimento dell'attività commessa e funzionale alla correlata e conseguente produzione del reddito d'impresa).

Cass. civ. n. 2229/1995

Lo speciale procedimento abbreviato di cui agli artt. 28 e 29 L. n. 794 del 1942 e 68 del R.D.L. n. 1578 del 1933 è impiegabile dall'avvocato e dal procuratore legale soltanto per ottenere la liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari giudiziali nei confronti del proprio cliente e, se la controversia si sia conclusa con una transazione, anche della controparte, con la conseguenza che esso non può essere iniziato o proseguito ove faccia difetto uno dei presupposti previsti da dette norme (in quanto manchino, o vengano contestati, il rapporto di clientela, la natura giudiziale delle competenze pretese o l'avvenuta transazione della lite). Peraltro, nel caso in cui la mancanza del presupposto emerga in occasione della comparizione delle parti in camera di consiglio, il competente Capo dell'ufficio giudiziario adito non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per la sola accertata inapplicabilità del procedimento speciale, ma, stante la regolare instaurazione del contraddittorio, deve ordinare che il procedimento prosegua secondo l'ordinario rito di cognizione. (cassa con rinvio, Trib. Napoli, 14 luglio 1992).

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