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Articolo 116 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria

Dispositivo dell'art. 116 TUIR

1. L'opzione di cui all'articolo 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.

2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59(1).

2-bis. [In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55 bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55 bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo.](2)

Note

(1) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto:
- con l'art. 1, comma 23, lettera d) che al presente articolo, comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".
- con l'art. 1, commi 24 e 1055, comma 1, alinea) che, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
(2) Tale comma 2 è stato abrogato dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145.

Massime relative all'art. 116 TUIR

Cass. civ. n. 27892/2018

I soci non hanno diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali riconosciute sui redditi delle società di capitali, che sono soggettivi passivi autonomi dai soci stessi, salvo che abbiano optato per il regime di tassazione per trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.(La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto anche ai soci l'esenzione IRPEG spettante alla società mediante l'attribuzione ai medesimi di un credito d'imposta sui dividendi).

Comm. Trib. Reg. Toscana n. 2649/2017

La regola della presunzione dell’imputazione degli utili extra bilancio ai soci di società di capitali a ristretta base sociale non limita la sua efficacia all’ipotesi in cui la ristrettezza della compagine sociale si verifichi in un solo grado, quando cioè la società di capitali titolare dell’impresa ha soci in numero limitato, ma estende la sua efficacia anche al grado ulteriore, cioè quando, per effetto della partecipazione alla società di capitali titolare dell’impresa di altra società di capitali, che sia a sua volta a ristretta base sociale, per così dire di secondo grado, sia ancora caratterizzata dalla ristrettezza.

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