Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 16 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Detrazioni per canoni di locazione

Dispositivo dell'art. 16 TUIR

01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

  1. a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  2. b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

  1. a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
  2. b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.

1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:

  1. a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
  2. b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.

1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000(1).

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante ai sensi del presente articolo sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.

Note

(1) Comma modificato dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.280 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 16 TUIR

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. B. chiede
mercoledģ 18/02/2026
“Sono residente e domiciliato con la mia famiglia in un comune del nord Italia. L'appartamento è la nostra abitazione principale ed è di proprietà di mia moglie mentre io sono proprietario di un immobile nel sud Italia che risulta 2^ casa dove pago regolarmente i tributi comunali di IMU e TARI e dove sono attive permanentemente le utenze domestiche. La usiamo per le vacanze e per altri periodi dell'anno.

Nell'appartamento di mia proprietà, nel mese di maggio c.a., ho intenzione di eseguire dei lavori di manutenzione/ristrutturazione di edilizia libera quali:
> sostituzione vasca da bagno con doccia con adeguamento impianto idrico;
> adeguamento impianto gas metano in cucina;
> completamento scale (esistenti) con manufatti in marmo e ringhiere e un infisso (finestra) in alluminio/pvc;
> sostituzione coperture della soffitta con nuovi pannelli coibentati e 2 infissi (finestre) in pvc;
> pitturazione interni e vano scale;

I lavori elencati rientrerebbero nel Bonus Casa al 50%?

Inoltre volevo sapere quando deve avvenire il cambio di residenza nella 2^ casa affinché diventi abitazione principale per me:
> prima dei lavori;
> a fine lavori;
> prima di fare la dichiarazione dei redditi 730 del 2027 (circolare 8/E 19/6/25 agenzia entrate)

Nel caso in cui il trasferimento della residenza avvenga prima di iniziare i lavori e contemporaneamente eleggo il domicilio, compreso la scelta del mio medico di base, nel comune del nord dove abitiamo adesso, sono sempre in regola per l'attivazione del bonus casa o anche il domicilio deve seguire la residenza?

Per completare il "quadro" si informa, nel caso servisse, che abbiamo messo in vendita l'appartamento di mia moglie e nei mesi tra marzo/aprile '27 ci trasferiremo definitivamente nel mio appartamento e che il reddito familiare è molto al di sotto dei 75.000 €.

Ringraziando anticipatamente e sperando di essere stato chiaro nell'esposizione del quesito saluto cordialmente.”
Consulenza legale i 21/02/2026
Gent.mo,
nella nostra valutazione preliminare abbiamo precisato quanto segue.
In primo luogo, occorre richiamare l’art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), che disciplina la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La norma prevede una detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti su singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze, nonché per manutenzione ordinaria limitatamente alle parti comuni condominiali.
In base alla normativa vigente e alle proroghe succedutesi negli anni (da ultimo confermate dalle leggi di bilancio), la detrazione è attualmente riconosciuta nella misura del 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di euro 96.000 per unità immobiliare, salve future modifiche legislative.
Con riferimento agli interventi indicati nel quesito, è necessario distinguere sotto il profilo edilizio e fiscale. La sostituzione della vasca con doccia con adeguamento dell’impianto idrico e l’adeguamento dell’impianto gas rientrano ordinariamente tra gli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto comportano modifiche o integrazioni agli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi sono espressamente agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR.
Anche la sostituzione degli infissi (finestre in pvc, infisso in alluminio/pvc) e la sostituzione delle coperture della soffitta con pannelli coibentati, qualora configurabili come interventi di manutenzione straordinaria o comunque di miglioramento dell’immobile senza alterazione volumetrica, rientrano tra quelli ammessi alla detrazione. Sul punto si richiamano le numerose circolari dell’Agenzia delle Entrate (tra cui circ. n. 57/E del 1998, circ. n. 13/E del 2019 e successive guide aggiornate al “Bonus Ristrutturazioni”), che includono espressamente la sostituzione di infissi esterni e il rifacimento o miglioramento di coperture tra gli interventi agevolabili.
Il completamento delle scale con rivestimenti in marmo e ringhiere va valutato in concreto: se si tratta di completamento funzionale di opere esistenti, con intervento edilizio che non si limita a mera finitura estetica, può essere ricondotto alla manutenzione straordinaria; se invece si trattasse di mera rifinitura estetica, isolata e non inserita in un intervento più ampio, potrebbe non essere autonomamente agevolabile su singola unità immobiliare. In presenza, però, di un complesso di opere qualificabili nel loro insieme come manutenzione straordinaria, anche le opere di finitura connesse seguono il medesimo regime agevolativo.
Diverso è il caso della semplice tinteggiatura interna: la manutenzione ordinaria sulle singole unità immobiliari, di per sé, non dà diritto alla detrazione (art. 16-bis TUIR), ma diventa detraibile se eseguita nell’ambito di un intervento più ampio di manutenzione straordinaria. Pertanto, qualora la pitturazione sia strettamente connessa agli altri interventi sopra indicati, essa potrà rientrare nel perimetro dell’agevolazione.
È importante sottolineare che, ai fini fiscali, non rileva la circostanza che l’immobile sia attualmente qualificato come “seconda casa”. L’art. 16-bis TUIR non limita la detrazione alle sole abitazioni principali: la detrazione per ristrutturazioni spetta per interventi su immobili residenziali, indipendentemente dal fatto che siano abitazione principale o meno. Pertanto, allo stato, l'autore del quesito può accedere al Bonus Casa 50% anche se l’immobile rimane seconda casa.
Quanto al tema del trasferimento di residenza e alla futura qualificazione dell’immobile quale abitazione principale, occorre distinguere il piano delle detrazioni per ristrutturazione dal piano delle imposte patrimoniali (IMU) e delle eventuali ulteriori agevolazioni connesse alla “prima casa”.
La detrazione per ristrutturazione edilizia non richiede che l’immobile sia abitazione principale né che il contribuente vi abbia la residenza anagrafica. È sufficiente che il soggetto che sostiene la spesa abbia un titolo idoneo (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.) e che le spese siano pagate con bonifico parlante ai sensi del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41.
Pertanto, ai fini del Bonus Casa, non è giuridicamente necessario trasferire la residenza prima dell’inizio dei lavori, né al termine degli stessi, né prima della presentazione del modello 730 relativo all’anno di sostenimento delle spese. Il diritto alla detrazione nasce con il sostenimento della spesa (principio di cassa per le persone fisiche) e prescinde dalla residenza nell’immobile oggetto di intervento.
Diverso sarebbe il discorso ove si volessero conseguire benefici connessi alla qualifica di abitazione principale ai fini IMU. Ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. b), della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. È quindi necessario che residenza anagrafica e dimora abituale coincidano. Solo a decorrere dal momento in cui tali requisiti si realizzano, l’immobile può considerarsi abitazione principale ai fini IMU.
Quanto al rapporto tra residenza e domicilio, occorre ricordare che, ai sensi dell’43cc, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, mentre il domicilio è il luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Ai fini delle agevolazioni fiscali relative all’abitazione principale, rilevano la residenza anagrafica e la dimora abituale, non il domicilio civilistico. Non vi è, quindi, un obbligo di “allineamento” tra domicilio e residenza ai fini del Bonus Casa. La scelta del medico di base, pur essendo indice di radicamento territoriale, non è elemento costitutivo del diritto alla detrazione per ristrutturazione.
Nel caso in esame, considerato che è stato già messo in vendita l’immobile attualmente adibito ad abitazione principale e si prevede di trasferirsi definitivamente nell’immobile di proprietà nel 2027, il cambio di residenza dovrà avvenire al momento in cui vi si trasferirà effettivamente a dimorare in modo stabile. Solo da quel momento l’immobile potrà qualificarsi abitazione principale ai fini IMU. Ciò, tuttavia, non incide sulla spettanza del Bonus Casa per le spese sostenute in precedenza.
Infine, il fatto che il reddito familiare sia inferiore a euro 75.000 non incide sulla misura ordinaria della detrazione per ristrutturazione (50% nei limiti di legge), ma potrà eventualmente rilevare per altri bonus edilizi qualora il legislatore preveda soglie reddituali specifiche.
In conclusione, gli interventi prospettati, nella misura in cui sono configurabili come manutenzione straordinaria o, comunque, inseriti in un intervento complessivo di recupero edilizio, rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 16-bis TUIR e possono beneficiare della detrazione del 50%, anche se l’immobile è attualmente seconda casa. Il trasferimento della residenza non costituisce condizione per l’accesso al Bonus Casa, ma rileverà solo ai fini della futura qualificazione dell’immobile come abitazione principale ai fini IMU, dal momento in cui si realizzeranno congiuntamente residenza anagrafica e dimora abituale.
Sulla scora di quanto da Lei sollevato, intendiamo fornire una ulteriore precisazione che meglio si attaglia al quesito.
È opportuno, in primo luogo, chiarire un punto metodologico. L’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR) riconosce la detrazione per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su unità immobiliari residenziali, senza distinguere – ai fini dell’accesso al beneficio – tra abitazione principale e seconda casa. La detrazione, dunque, spetta in ogni caso in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.
Tuttavia, per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, la disciplina vigente prevede due aliquote: una ordinaria, pari al 36%, e una maggiorata, pari al 50%, applicabile – secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate – quando l’immobile oggetto di intervento sia adibito ad abitazione principale.
È su questo punto che interviene la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, la quale precisa che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiore detrazione del 50% spetta a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
Ne consegue che il momento fiscalmente rilevante, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 50%, non è né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730), né una generica futura intenzione di trasferimento, bensì la situazione esistente al termine dei lavori. In altre parole, se alla data di fine lavori l’immobile risulta abitazione principale del contribuente – ossia vi siano trasferite la residenza anagrafica e la dimora abituale – la detrazione spetterà nella misura del 50% per le spese sostenute nell’anno di riferimento. Diversamente, in assenza di tale requisito, la detrazione applicabile sarà quella ordinaria del 36%.
La nozione di abitazione principale, ai fini fiscali, implica la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile. Non assume invece rilievo il concetto civilistico di domicilio, né la scelta del medico di base, che costituiscono elementi organizzativi o indiziari, ma non requisiti normativamente richiesti per l’aliquota maggiorata.
Applicando tali principi al Suo caso concreto, se i lavori termineranno nel 2026 e il trasferimento effettivo della residenza e della dimora abituale nell’immobile avverrà soltanto nel 2027, non risulterà soddisfatta la condizione posta dalla Circolare 8/E per l’accesso all’aliquota del 50% relativamente alle spese sostenute nel 2026. In tale scenario, la detrazione spettante per le spese pagate nel 2026 sarà, pertanto, pari al 36%.
Al contrario, qualora Lei intendesse trasferire la residenza anagrafica e stabilire la dimora abituale nell’immobile prima o comunque entro la data di fine lavori, l’immobile risulterebbe adibito ad abitazione principale al termine degli interventi e, conseguentemente, le spese sostenute nel periodo agevolato potrebbero beneficiare della detrazione nella misura del 50%, nei limiti di legge.
È inoltre fondamentale ricordare che, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, la detrazione segue il principio di cassa: rileva la data del pagamento, non quella della fattura né quella di ultimazione dell’opera. Pertanto, la pianificazione del cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti assume un ruolo centrale. Occorre verificare con attenzione quando verranno effettuati i bonifici e in quale anno d’imposta ricadranno le singole spese, coordinando tali aspetti con l’eventuale trasferimento della residenza.
Resta naturalmente imprescindibile il rispetto di tutti gli adempimenti formali: pagamenti mediante bonifico “parlante” con indicazione della causale prevista per interventi ex art. 16-bis TUIR, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e della partita IVA o codice fiscale dell’impresa esecutrice; corretta intestazione delle fatture; eventuale titolo edilizio, ove richiesto; conservazione della documentazione tecnica e amministrativa relativa agli interventi, anche nel caso di edilizia libera.
Alla luce di quanto sopra, il punto decisivo non è la presentazione della dichiarazione dei redditi nel 2027, bensì la situazione oggettiva dell’immobile al termine dei lavori e l’anno in cui verranno sostenute le spese. Solo coordinando trasferimento di residenza, ultimazione degli interventi e calendario dei pagamenti sarà possibile conseguire, in presenza dei requisiti, l’aliquota del 50%; in mancanza, troverà applicazione quella del 36%.