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Articolo 24 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti

Dispositivo dell'art. 24 TUIR

1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a ), g ), h ), i ) e l) del comma 1 dell'articolo 10.

3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell'articolo 16 bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.

3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

Massime relative all'art. 24 TUIR

Cass. civ. n. 8627/2019

In tema di ICI, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 non č necessariamente correlata alla residenza anagrafica del contribuente, essendo consentito a quest'ultimo di dimostrare che l'abitazione principale si trova altrove, anche in pił unitą catastali, purché il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unitą che lo compongono, considerato che assume rilievo non il numero delle unitą catastali ma l'effettiva utilizzazione quale abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unitą. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/07/2013).

Cass. civ. n. 6117/2019

In tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto relativo ad annualitą di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero č escluso dalla base imponibile ex art. 3, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986, trattandosi di retribuzione differita che matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all'ammontare degli emolumenti corrisposti, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che il contribuente abbia la residenza in Italia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non conforme al principio enunciato la circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 18 ottobre 1997 che, posta a fondamento della sentenza impugnata, aveva considerato la norma indicata inapplicabile all'indennitą di fine rapporto percepita dal lavoratore per prestazioni svolte all'estero per conto di una societą italiana ivi operante). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/02/2011).

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