Cassazione civile Sez. V sentenza n. 6117 del 1 marzo 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di IRPEF, è escluso dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), del T.U.I.R. - abrogato a decorrere dall'anno di imposta 2001 - il reddito derivante da lavoro dipendente (nonché il relativo TFR) prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Sulla base di tale disposizione, si ritiene non soggetto a tassazione il reddito prodotto all'estero, da un cittadino residente, in virtù di contratti di lavoro stipulati con committenti esteri, la cui qualificazione giuridica è da ascriversi al rapporto di lavoro dipendente, a nulla rilevando le eccezioni sollevate dall'Amministrazione finanziaria circa la riconducibilità degli stessi contratti a fattispecie di lavoro autonomo.

(massima n. 2)

In tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero è escluso dalla base imponibile ex art. 3, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986, trattandosi di retribuzione differita che matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all'ammontare degli emolumenti corrisposti, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che il contribuente abbia la residenza in Italia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non conforme al principio enunciato la circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 18 ottobre 1997 che, posta a fondamento della sentenza impugnata, aveva considerato la norma indicata inapplicabile all'indennità di fine rapporto percepita dal lavoratore per prestazioni svolte all'estero per conto di una società italiana ivi operante). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/02/2011).

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