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Articolo 47 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Utili da partecipazione

Dispositivo dell'art. 47 TUIR

1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.

3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109.

4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47 bis, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo 47 bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47 bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47 bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47 bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori(1).

5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta di cui al titolo II.

Note

(1) Tale comma 4 è stato modificato dall'art. 5 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 29 novembre 2018, n. 142.
Il D. Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha inoltre disposto, con l'art. 13, comma 6, che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

Massime relative all'art. 47 TUIR

Comm. Trib. Reg. Lombardia n. 1877/2018

È illegittima la pretesa recata da un atto impositivo con il quale l’Amministrazione finanziaria dispone l’imputazione per trasparenza in capo al socio persona fisica del maggior reddito accertato a mezzo di altro autonomo atto impositivo nei confronti di una società a responsabilità limitata. La tesi dell’ufficio condurrebbe ad una fattispecie di doppia imposizione economica, dacché, i medesimi redditi risulterebbero, dapprima, assoggettati ad IRES in capo alla società e successivamente assoggettati ad IRPEF in capo al socio, seppur in assenza di distribuzione.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna n. 3112/2017

Non costituisce reddito imponibile per il socio la somma che la società gli restituisce dopo averla dal medesimo ricevuta in conto di futuro aumento di capitale (che negli effetti non ha mai avuto luogo: donde la ripetizione).
Per quanto l’art. 47, comma 1, d.p.r. n. 917/1986 introduca una presunzione assoluta, la norma non è applicabile al caso di specie nella misura in cui si evidenza la natura meramente restitutoria e reintegrativa della dazione pecuniaria.

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Consulenze legali
relative all'articolo 47 TUIR

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Cliente chiede
mercoledì 11/03/2026
“I miei genitori hanno un albergo con ristorante, hanno fatto una società più di 30 anni fa Alfa s.r.l. Loro affittano a me e mio marito per la gestione di ristorazione alberghiera, abbiamo una società Beta s.a.s. Ormai i miei genitori sono anziani, mio papà è ammalato. Anno 2024 bilancio è negativo di 2.177,00 (due mila cento settata sette euro)e per altri vari motivi, dobbiamo sciogliere la società Alfa s.r.l. Loro vogliono dare l'immobile a me e mio marito, così possiamo gestire albergo e ristorante senza pagare affitto a loro. Io sono loro figlia unica e sono amministratore di Alfa s.r.l.
Vorrei chiedere quale conferimento consiglia per pagare meno tasse per la nostra famiglia?”
Consulenza legale i 17/03/2026
In relazione alla situazione rappresentata nel quesito, appare opportuno procedere ad una valutazione complessiva delle possibili soluzioni giuridiche e fiscali che consentono alla famiglia di proseguire la gestione dell’albergo e del ristorante, riducendo al minimo il carico fiscale e tenendo conto della volontà dei genitori di cessare l’attività societaria, attualmente svolta tramite Alfa s.r.l.
Dalla ricostruzione fornita emerge che l’immobile alberghiero è intestato alla società Alfa s.r.l., costituita oltre trent’anni fa dai genitori, mentre l’attività operativa di gestione alberghiera e di ristorazione viene svolta dalla società Beta s.a.s., partecipata dall'autrice del quesito e dal marito, che utilizza l’immobile in forza di un contratto di locazione. L’intenzione della famiglia è quella di sciogliere Alfa s.r.l. e trasferire l’immobile nella disponibilità dell'autrice del quesito e di suo marito, in modo da proseguire l’attività senza sostenere il costo del canone di affitto.
Dal punto di vista civilistico, lo scioglimento volontario della società è certamente possibile ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6), c.c., mediante deliberazione dell’assemblea dei soci e successiva fase di liquidazione disciplinata dagli artt. 2487 e seguenti c.c. Durante la liquidazione i liquidatori provvedono alla definizione dei rapporti sociali e alla distribuzione dell’attivo residuo ai soci, nel rispetto delle garanzie dei creditori previste dall’art. 2491 del c.c..
Tuttavia, il vero tema da affrontare nel nostro caso non è tanto lo scioglimento della società in sé, quanto la modalità con cui l’immobile esce dal patrimonio della società e viene trasferito nella sfera familiare. È proprio questa fase che determina il carico fiscale complessivo dell’operazione.
Nel sistema tributario italiano, infatti, l’assegnazione di beni ai soci in sede di liquidazione costituisce ordinariamente un’operazione fiscalmente rilevante. Per la società può emergere una plusvalenza ai sensi dell’art. 86 del T.U.I.R., mentre per il socio la differenza tra valore del bene ricevuto e costo fiscale della partecipazione può essere considerata reddito assimilato a distribuzione di utili, ai sensi dell’art. 47, comma 7, del TUIR. In assenza di regimi agevolativi, quindi, la fuoriuscita di un immobile dal patrimonio sociale può generare un duplice livello impositivo, uno in capo alla società e uno in capo ai soci.


Per attenuare tale effetto, il legislatore ha più volte previsto regimi agevolativi per l’assegnazione o cessione di beni ai soci. Anche la recente legge di bilancio 2026 ha riaperto la possibilità di procedere con assegnazioni agevolate di beni ai soci e trasformazioni in società semplici, prevedendo l’applicazione di un’imposta sostitutiva ridotta sull’eventuale plusvalenza e la riduzione delle imposte indirette. In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, questa operazione rappresenta spesso la soluzione fiscalmente meno onerosa per trasferire immobili dal patrimonio della società a quello dei soci.


Tuttavia, la possibilità di utilizzare tale regime dipende da specifiche condizioni, tra cui la qualità di socio dei soggetti assegnatari entro determinate date stabilite dalla norma. Pertanto, prima di individuare la soluzione definitiva, è indispensabile verificare la struttura attuale della compagine sociale di Alfa s.r.l. e le date di eventuale ingresso dei soci.
Un’altra ipotesi che talvolta viene prospettata in situazioni simili è il conferimento dell’immobile in un’altra società, ad esempio nella società operativa Beta s.a.s. Tuttavia questa soluzione, pur astrattamente possibile sul piano civilistico, non sempre risulta efficiente sotto il profilo fiscale. Il regime di neutralità previsto dall’art. 176 del T.U.I.R. si applica, infatti, al conferimento di azienda o di ramo d’azienda e non al semplice trasferimento di un singolo immobile. Se il conferimento riguarda esclusivamente il fabbricato, l’operazione può generare effetti fiscali analoghi a una cessione ordinaria e, quindi, risultare più onerosa rispetto ad altre soluzioni.


Nel valutare la pianificazione complessiva della riorganizzazione familiare occorre inoltre tenere conto delle norme relative al passaggio generazionale delle partecipazioni societarie. L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico sulle successioni e donazioni) prevede infatti l’esenzione dall’imposta per il trasferimento di aziende o partecipazioni di controllo a favore dei discendenti, purché il beneficiario mantenga il controllo della società per almeno cinque anni.
Questo aspetto assume particolare rilievo nella prospettiva di trasferire progressivamente il patrimonio imprenditoriale dai genitori all'autrice del quesito. Una pianificazione che coinvolga prima le partecipazioni societarie e successivamente gli immobili può, talvolta, risultare più efficiente rispetto a un trasferimento diretto del bene.


A questo proposito è particolarmente interessante la recente risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 42 del 2026, che ha esaminato un caso di riorganizzazione familiare articolata in più fasi. In tale vicenda i soci avevano conferito le partecipazioni in una nuova holding applicando il regime del realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2, del TUIR e, successivamente, il padre aveva donato ai figli la nuda proprietà delle quote della holding. L’Agenzia ha valutato l’operazione sotto il profilo dell’abuso del diritto di cui all’art. 10 bis della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e ha concluso che una riorganizzazione societaria non può essere considerata abusiva quando è sorretta da valide ragioni economiche e produce effetti organizzativi reali, anche se comporta un vantaggio fiscale.


Nel caso delle imprese familiari, e in particolare delle attività alberghiere nelle quali convivono normalmente una componente immobiliare rilevante e una componente operativa legata alla gestione dell’attività, la soluzione fiscalmente più efficiente non deriva quasi mai da una singola operazione isolata. Nella pratica professionale i risultati migliori si ottengono quando la riorganizzazione è impostata come un percorso graduale, nel quale si combinano strumenti di ristrutturazione societaria, istituti di pianificazione del passaggio generazionale e regimi fiscali agevolativi previsti dall’ordinamento.
Questo approccio consente di raggiungere contemporaneamente diversi obiettivi: preservare la continuità dell’impresa familiare, trasferire progressivamente il patrimonio imprenditoriale alla generazione successiva ed evitare che le operazioni necessarie a tale passaggio producano un carico fiscale eccessivo o duplicazioni d’imposta.


Sotto il profilo della riorganizzazione societaria, il sistema tributario italiano mette a disposizione una serie di strumenti che permettono di modificare gli assetti societari senza determinare l’immediata emersione di plusvalenze imponibili. Le operazioni di conferimento e di ristrutturazione delle partecipazioni disciplinate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi – in particolare dagli artt. 176 e 177 – sono state concepite proprio per consentire alle imprese di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze economiche e gestionali, senza essere penalizzate sotto il profilo fiscale.
Attraverso tali strumenti è possibile, ad esempio, concentrare le partecipazioni in una struttura societaria più ordinata, oppure separare in modo più chiaro le attività operative dagli asset patrimoniali. Questa distinzione tra gestione operativa e proprietà degli immobili è particolarmente frequente nelle imprese alberghiere, dove spesso la struttura societaria evolutasi nel tempo non rispecchia più le esigenze gestionali attuali.


Accanto alle operazioni di riorganizzazione societaria assume un ruolo centrale la pianificazione del passaggio generazionale. L’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 consente, infatti, di trasferire aziende o partecipazioni societarie ai discendenti senza applicazione dell’imposta sulle donazioni, purché venga acquisito o mantenuto il controllo della società e tale controllo sia conservato per almeno cinque anni.
A questi strumenti strutturali si aggiungono poi i regimi fiscali agevolativi temporaneamente previsti dal legislatore, tra cui la disciplina relativa all’assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci, recentemente riproposta dalla legge di bilancio 2026. Tale normativa consente, in presenza dei requisiti previsti, di far uscire determinati beni dal patrimonio della società applicando un’imposta sostitutiva significativamente ridotta rispetto a quella ordinaria.
Quando questi strumenti vengono utilizzati in modo coordinato, è possibile costruire un percorso di riorganizzazione che accompagni progressivamente il trasferimento del patrimonio imprenditoriale dalla generazione dei fondatori a quella successiva, razionalizzando nel contempo la struttura societaria e riducendo l’impatto fiscale complessivo delle operazioni.


In concreto, nelle realtà familiari caratterizzate dalla compresenza di immobili e attività operative – come nel caso delle imprese alberghiere – il percorso di pianificazione segue spesso una logica progressiva. In una prima fase può risultare opportuno intervenire sulla struttura societaria, razionalizzando l’assetto delle partecipazioni o distinguendo in modo più chiaro le diverse funzioni economiche della società. In una fase successiva si può procedere al trasferimento generazionale delle partecipazioni societarie sfruttando le agevolazioni previste per i passaggi d’azienda tra genitori e figli. Infine, quando la struttura societaria e la titolarità delle partecipazioni sono state stabilizzate, diventa possibile valutare con maggiore efficienza la riallocazione degli immobili o degli altri asset patrimoniali, anche mediante l’utilizzo dei regimi agevolativi previsti dal legislatore.
Una pianificazione di questo tipo consente spesso di evitare che il trasferimento degli immobili avvenga direttamente e immediatamente tra soggetti diversi, con il rischio di generare un’imposizione significativa, e permette invece di inserire tale passaggio all’interno di una riorganizzazione complessiva del patrimonio familiare.


Nel caso concreto, pertanto, la soluzione più efficiente non può essere individuata automaticamente in una singola operazione – come ad esempio il semplice conferimento dell’immobile o la liquidazione immediata della società – ma deve essere valutata all’interno di una visione più ampia della struttura patrimoniale e societaria della famiglia. Solo analizzando con precisione la composizione del patrimonio della società, il valore fiscale dell’immobile, la struttura delle partecipazioni e gli obiettivi familiari di medio periodo sarà possibile individuare il percorso più adeguato per coniugare continuità dell’attività, trasferimento generazionale e ottimizzazione del carico fiscale.

A.C. chiede
venerdì 18/01/2019 - Abruzzo
“Buonasera. Questo il quesito. Sono contitolare con mia moglie, pure farmacista di una Farmacia gestita sotto forma di s.n.c.
Entrambi siamo pure titolari di una Immobiliare, sotto forma di srl , proprietaria di un discreto patrimonio immobiliare, oltre che crediti verso Soci di una certa rilevanza. L'ideale sarebbe conferire l'Immobiliare nella snc per riassestare il bilancio - in particolare l'aspetto dei prelievi personali. Mi viene obiettato, dai consulenti, che la cosa non è possibile perché , per Legge, le società che gestiscono una o più farmacie, come oggetto sociale possono avere solo " la gestione della farmacia".
Un mio caro amico , commercialista , invece sostiene che è possibile : si conferiscono tutti gli immobili e le attività nella Società snc che gestisce la Farmacia, e si svolge solo attività di farmacia. Ovviamente si affitterebbero i nuovi immobili
come farmacia. Anche oggi, la farmacia affitta dei locali di sua proprietà ( garage, uffici ..) emettendo regolare fattura.
Che dite?
Grazie

Consulenza legale i 24/01/2019
Nel corso degli ultimi anni, le norme di diritto in materia di farmacia hanno subito molteplici cambiamenti.
Uno degli ultimi interventi normativi particolarmente significativi è quello di cui alla Legge 4 agosto 2017, n. 124 che, in più punti, ha innovato la Legge 8 novembre 1991 n. 362.
In tema di titolarità, ad esempio, la modifica certamente più rilevante è stata quella relativa all’apertura della titolarità delle farmacie alle società di capitali; infatti, a norma del nuovo articolo 7, comma 1, della citata legge n. 362/1991, “Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata”.

Nessun intervento modificativo, invece, vi è stato in riferimento all’oggetto sociale, dal momento che nessuna variazione è stata apportata al comma 2 del citato articolo 7, nella parte in cui dispone che “Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia”.
Da ciò sembrerebbe, effettivamente, confermata la volontà del legislatore che la società non possa avere quale oggetto sociale altre attività, come, ad esempio, la gestione dei proventi derivanti dall’attività principale, come l’acquisto di immobili, etc.
Anche a voler intendere il concetto di “esclusività” nel senso di “prevalenza”, cosa che forse potrebbe spiegare l’attuale presenza di immobili nel patrimonio della S.n.c., non si potrebbe comunque giustificare il conferimento di un patrimonio immobiliare che, per altro, si definisce di una certa consistenza.
Una tale soluzione espone, infatti, al rischio concreto che l’attività immobiliare possa diventare l’attività imprenditoriale prevalente e, quindi, ricondurre ad una situazione in cui il disposto della norma prima citata verrebbe quasi sicuramente violato anche laddove fosse così più blandamente inteso.

Riteniamo peraltro utile evidenziare che l’apporto degli immobili all’interno della S.n.c. (società che si caratterizza, tra l’altro, per una forma di responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali assunte), finirebbe con l’esporre gli stessi ai rischi dell’attività imprenditoriale della farmacia, dai quali, al momento, sono sottratti per effetto della riconducibilità degli stessi al patrimonio della S.r.l., che si occupa esclusivamente della loro gestione.
Sarebbe, invece, opportuno valutare l’opportunità di trasferire la liquidità della società immobiliare ai soci sotto forma di distribuzione di utili piuttosto che mediante prelevamenti dagli stessi a vario titolo effettuati, posto che ciò espone al rischio di possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Al riguardo si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 27 del d.P.R. n. 600/73, dall’art. 1 della Legge del 27/12/2017 n. 205, da un punto di vista fiscale, gli utili della S.r.l., percepiti dai soci persone fisiche, sono considerati redditi di capitale che, indipendentemente dalla quota di partecipazione (qualificata o non qualificata), sono ora assoggettati ad una ritenuta fiscale del 26% a titolo d'imposta.
Inoltre, al di sotto di una certa soglia di utili, si potrebbe valutare anche la convenienza ad optare per la “trasparenza fiscale” che comporterebbe una tassazione diretta del reddito della S.r.l. in capo ai soci, quale reddito di partecipazione.

In coerenza con ciò, si potrebbe valutare l’opportunità di sfruttare la modifica normativa introdotta al comma 1 dell’art. 7 dalla Legge n. 124/2017, per trasformare la S.n.c. in una società di capitale, aumentando il capitale sociale della stessa in sede di trasformazione e consentendo l’ingresso di un nuovo socio (la S.r.l. immobiliare) mediante sottoscrizione della nuove quote emesse.
In questo modo, la gestione dell’attività farmaceutica rimarrebbe comunque in capo ad un soggetto per il quale costituirebbe l’oggetto esclusivo della propria attività ed almeno una parte della liquidità della società immobiliare potrebbe essere trasferita alla società che gestisce l’attività farmaceutica, sotto forma di aumenti di capitale sociale, finanziamento soci ecc.; ovvero potrebbe essere destinata a coprire eventuali perdite generate dall’attività farmaceutica; usufruendo per il resto del trattamento fiscale prima indicato in ordine alla ripartizione degli utili.

Si evidenzia, al riguardo, che la nuova struttura organizzativa non sarebbe contraria al dettato dell’art. 7, comma 1, della legge n. 362/91, così come innovata dalla Legge n. 124/2017, dal momento che, in base alla nuova disposizione normativa, pur permanendo il divieto di gestire le farmacie per le persone fisiche non farmaciste, è oggi possibile che la titolarità dell’esercizio della farmacia possa essere in forma collettiva, in capo non soltanto alle società di persone - come avveniva in precedenza - ma anche alle società di capitali.
Viene, infatti, estesa anche alle società di capitali la possibilità di esser titolari dell’esercizio della farmacia privata, titolarità che era prima riservata solo a persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata.
A seguito delle modifiche normative di cui si tratta, cade, infatti, contemporaneamente, anche la previsione relativa alla limitazione della partecipazione alla compagine a soli farmacisti iscritti all’albo ed in possesso dei requisiti di idoneità.
Il comma 2 dell’art. 7 - che appunto prevedeva che soci della società potevano esser solo farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni – dopo aver confermato che le società in questione hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia, si limita, oggi, a stabilire alcune ipotesi di incompatibilità nella partecipazione alla società (di persone, di capitali, cooperative a r.l.). Anzi, a ben vedere, la norma neppure sembra imporre una partecipazione al capitale della società da parte di un farmacista, dal momento che, in realtà è essenziale solo in fatto che la direzione della società sia affidata ad un farmacista in possesso dell’idoneità, previsto dall’articolo 12 della legge 475/1968, il quale potrà anche non essere uno dei soci (come era in precedenza imposto dal comma 3 dell’art. 7).


ALFREDO C. chiede
giovedì 22/02/2018 - Lazio
“Vorremmo sapere, in relazione alle nuove norme, la tassazione dei dividendi dal 2018:
Per una partecipazione qualificata di una società di capitali (srl) a febbraio 2018 abbiamo distribuito dividendi relativi ad utili maturati ante 2017i, dobbiamo trattenere la ritenuta d'acconto, se si su quale imponibile versato o tassabile detratta la parte non imponibile.
Grazie

Consulenza legale i 23/02/2018
L’art. 1, comma 1003, della legge 27/12/2017 n. 205, pubblicata in G.U. del 29/12/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) estende l’applicazione dell’imposizione sostitutiva del 26% alle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa.

Conseguentemente, ci sarà un unico regime di tassazione, con aliquota del 26% a titolo di imposta, sia per le plusvalenze realizzate nell’ambito dei capital gain dalle persone fisiche, sia per i dividendi percepiti dalle stesse, a prescindere dal tipo di partecipazione posseduta - qualificata o non qualificata.

Il nuovo regime si applica:
  • alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019;
  • ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018.
Infatti, il predetto art. 1, comma 1003, ha modificato l’art. 27 del d.P.R. n. 600/1973, apportando le seguenti modificazioni:
  • al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 Tuir, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere e c-bis) del comma1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari …”;
In base al successivo comma 1005, le disposizioni di cui ai commi da 999 a1006 si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.
Il successivo comma 1006 introduce un regime che disciplina una fase transitoria che va dal 01.01.2018 sino al 31.12.2022.

Il predetto comma, infatti, dispone che, in deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017.

Tenuto conto di ciò, durante la fase transitoria è previsto l’assoggettamento al regime previgente degli utili prodotti sino al 2017 (ossia fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017) la cui distribuzione è deliberata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
Questi utili, quindi, per la parte maturata sino al 31.12.2007, saranno tassati sul socio per il 40%; per la parte maturata dal 01.01.2008 al 31.12.2016, saranno tassati sul socio per il 49,72%; per la parte maturata dal 01.01.2017 sino al 31.12.2017, saranno tassati sul socio per il 58,14%.

Nel caso di specie, quindi, trattandosi di utili maturanti ante 2017 che derivano da una partecipazione qualificata detenuta in una società di capitali, si può affermare che la loro distribuzione non è soggetta a ritenuta (in ogni caso non a titolo di acconto ma di imposta) ma, a tassazione sul socio secondo le percentuali prima indicate.