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Articolo 82 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Indennità

Dispositivo dell'art. 82 TUEL

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. [Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.](1)

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. [Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.](1)

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, Comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
  2. b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
  3. c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
  4. d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
  5. [e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;](2)
  6. f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti(3).

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sì può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità(4)(5) .

Note

(1) Comma abrogato dal L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Lettera soppressa dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122.
(3) Comma introdotto dall'art. 57-quater comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
(4) La L. 27 dicembre 2019, n. 160, nel modificare l'art. 2, comma 25, lettera d) della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 552) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data".
(5) La L. 27 dicembre 2019, n. 160, nel modificare l'art. 2, comma 25, lettera d) della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 552) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data".

Massime relative all'art. 82 TUEL

C. Conti n. 369/2010

Costituisce ipotesi di danno erariale e fonte di responsabilità per i consiglieri che hanno deliberato l'esercizio del diritto di opzione per sostituire il gettone di presenza, previsto e disciplinato dall'art. 82 t.u.l.c.p., con la più favorevole indennità di funzione, in contrasto con la disciplina recata dal suddetto art. 82 comma 4, che consente detta trasformazione solo a condizione che l'ente sopporti pari o minori oneri finanziari (fattispecie in cui, invece, la prevista indennità di funzione risultava di importo maggiore rispetto al gettone di presenza, non era previsto alcun sistema di controllo postumo e di eventuale conguaglio finalizzato alla restituzione delle somme percepite in eccesso e, da ultimo, l'indennità di funzione era corrisposta, a differenza del gettone di presenza, anche in caso di assenza del consigliere).

Cons. Stato n. 6526/2010

L'esercizio delle funzioni elettive, tra cui rientra anche quella di consigliere circoscrizionale, dà luogo ad un rapporto di servizio onorario, il cui compenso è scevro, ex art. 54 Cost., da qualsiasi connotato di sinallagmaticità. Ne deriva che, da una parte, la corresponsione del gettone di presenza, ex art. 82, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, non costituisce retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost., bensì soltanto una somma a titolo di indennità per l'attività onoraria effettivamente prestata per la partecipazione a consigli e commissioni, e che, dall'altra, qualora tale attività non sia stata prestata, nulla è dovuto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la mancata partecipazione dell'interessato; il che esclude anche la ricorrenza del danno.

C. Conti n. 11/2008

Con l'abrogazione, ad opera dell'art. 2, comma 25, legge finanziaria 2008, dell'art. 82, comma 6 D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona", il legislatore ha introdotto, ai fini di contenimento dei costi della politica negli enti locali, un impedimento al cumulo di indennità di funzione e gettoni di presenza, in quanto, pur in assenza di un esplicito divieto, se non è applicabile una disposizione, abrogata, "a fortiori" non può ritenersi applicabile una norma di analogo contenuto, ricavata "aliunde" per via interpretativa.

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Consulenze legali
relative all'articolo 82 TUEL

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. S. D. C. chiede
venerdì 23/06/2023
“Desidero conoscere vs. Parere: sono funzionario prefettizio in pensione quota 100 da maggio 2023...prefetto di Napoli mi ha proposto incarico sub commissario per gestione provvisoria ente locale attualmente sciolto per dimissioni amministratori fino alle prossime elezioni... Si chiede se la prevista indennità di funzione per la carica( amministratore assessore) che spetterebbe ai commissari prefettizi in quiescenza è compatibile con quota cento....art.82 comma 1.8 e 3 legge 267/2000 parla di indennità di funzione non assimilabili ai redditi di lavoro di qualsiasi natura..incorro nelle sanzioni previste per incumulabilita con quota 100 o queste indennità di funzione costituiscono deroga al divieto di svolgere attività lavorativa in quanto riferite ad attività di amministratore ente locale anche se non eletto ma nominato dal prefetto”
Consulenza legale i 04/07/2023
L’INPS con la circolare n. 117 del 9 agosto 2019 ha precisato che, ai fini del godimento della pensione in Quota 100, non sono computabili i redditi percepiti da amministratori pubblici e chiunque percepisca un’indennità per carica elettiva.

In particolare, al punto 1.3 della circolare si precisa che non sono computabili ai fini del godimento della pensione in Quota 100, tra l’altro:
le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL (cfr. il messaggio n. 340/2003) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998)“.
Infatti, già con il messaggio n. 340/2003, l’Inps aveva richiamato l’art. 82 del TUEL che, al comma 3, stabilisce che, “ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura le indennità di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente:
1. Le indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonchè i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.
2. I gettoni di presenza percepiti dai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane per la partecipazione a consigli e commissioni
”.

Per quanto riguarda la circolare n. 58/1998, l’Inps precisava che:

Con circolare n. 134 del 12 giugno 1997 sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è stato precisato che le indennità percepite dagli amministratori locali, in applicazione della legge n. 816 del 1985, non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici.
Con nota del 4 marzo 1998 il predetto Dicastero, considerato che la natura di tutte le indennità connesse all’esercizio di un mandato pubblico elettivo è identica, in accordo con il Ministero del Tesoro, ha espresso l’avviso che anche per gli emolumenti percepiti per le cariche pubbliche elettive non richiamate dalla citata legge n. 816 possa valere la non computabilità ai fini della applicazione della disciplina del cumulo reddito-pensione ed ha pertanto invitato gli Enti previdenziali a voler impartire le necessarie istruzioni in merito.
In applicazione delle anzidette indicazioni ministeriali, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei, oltre che, ovviamente, quelle disciplinate dalla legge n. 816 del 1995) non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici.”.

Alla luce delle statuizioni dell’INPS richiamate, si può ragionevolmente ritenere che l’indennità di funzione in parola non sia da considerarsi ai fini della incumulabilità dei redditi con la pensione quota 100.

Tommaso G. chiede
venerdì 23/10/2020 - Basilicata
“si chiede consulenza in merito alla corretta quantificazione dell'indennità del Sindaco di un paese con più di diecimila abitanti . Tale Sindaco svolge attività prevalente di libera professione ed è contemporaneamente dipendente, a tempo ineterminato e parziale, ASL (azienda Sanitaria Locale) in qualità di Specialista ambulatoriale regolata da un apposito contratto collettivo nazionale in cui è prevista l'aspettativa per cariche elettorali( Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali ai sensi dell'art.8 del D.L.GS.N.502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni). Tale rapporto di lavoro dipendente è tuttavia esigua, sei ore settimanali rispetto alle 36 ore settimanali possibili,incarico per il quale il Sindaco non ha chiesto l'aspettativa. Posto che questa attività dipendente è residuale rispetto all'attività autonoma esercitata in modo prevalente si intende conoscere se al Sindaco spetta l'indennità di funzione per intero,oppure debba comunque essere dimezzata o ancora se l'indennità debba subire una riduzione proporzionata all'impegno da dipendente ( ripeto sei ore settimanali a fronte di 36 dell'orario peno).Si chiede inoltre se dell'eventuale dimezzamento o riduzione è interessata anche l'indennità di fine mandato spettante al Sindaco.”
Consulenza legale i 03/11/2020
L’art. 81 (rubricato “Aspettative”) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che “I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all’art. 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato”.

La disposizione configura un diritto potestativo degli amministratori locali ivi elencati che siano lavoratori dipendenti di essere collocati in aspettativa, funzionale all’attuazione del dettato costituzionale in tema di esercizio di funzioni pubbliche elettive (art. 51, comma 3, Cost.: “Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”).

L’art. 82 (rubricato “Indennità”) del TUEL dispone la corresponsione dell'indennità di funzione in misura dimezzata agli amministratori che, lavoratori dipendenti, non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita (“Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”).

Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza consultiva contabile, ratio dell’art. 82, comma 1, TUEL è quella di “indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento di altra attività lavorativa” (v., così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 19/2013 del 31/01/2013; nello stesso senso, v. la più recente Deliberazione della medesima Sezione n. 75/2019 del 24/07/2019, nonché la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 88/2019, e la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 109/2018 del 13/09/2018, per la quale la ratio dell’art. 82, comma 1, TUEL consiste nel promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell’amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli permettano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni).
In particolare, la giurisprudenza contabile sopra citata, chiamata a fornire un parere sul dimezzamento o meno dell’indennità di funzione nei confronti di un amministratore che abbia ricevuto un incarico part-time a tempo determinato, ha precisato che la ratio dell’art. 82, comma 1, TUEL “viene ad assumere minore pregnanza allorquando il singolo Assessore percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsto dalla legge. Proprio questa situazione e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell’indennità al 50%” (v., così, la già citata Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 109/2018).

In particolare, viene affermato che a tale conclusione non è ostativo che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato e a tempo parziale, non prevedendo sul punto il dato legislativo nessuna distinzione; pertanto, il Comune è tenuto a ridurre del 50% l’ammontare dell’indennità dovuta all’amministratore che svolga comunque un incarico retribuito (…) pena, altrimenti, la concretizzazione di un possibile danno erariale (così, cfr. Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 109/2018, e, nello stesso senso, v. la già citata Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 88/2019).

La disposizione in esame, la quale prevede il dimezzamento dell’indennità spettante al Sindaco per coloro che siano, nel contempo, lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 81 del T.U.E.L., stabilisce un principio di ordine generale che non trova eccezioni nella tipologia e nella durata (orario) del rapporto di lavoro, risultando irrilevante che la prestazione lavorativa debba essere erogata a tempo pieno oppure a tempo parziale (v., così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 71/2016 del 07/09/2016, e giurisprudenza ivi richiamata – Sezione controllo Liguria, Deliberazioni nn. SRCLIG/87/2012/PAR e SRCLIG/76/2014/PRSP).
E ciò si evince sia dal tenore letterale della norma in esame sia, soprattutto, dalla ratio della stessa che consiste nel “differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ossia tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale facoltà quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati e (…) i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata dell’applicazione di detta misura, cui spetterà l’indennità di funzione nella misura intera” (v., così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 71/2016 citata, che richiama la nota n. 15900/TU/00/82 del 16 aprile 2014 del Ministero dell’Interno).

Ne consegue, dunque, come ribadito dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte nel parere n. 57 del 6 dicembre 2019, che l’art. 81 TUEL afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato), così come, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferente la natura del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta.

In conclusione, nel caso di specie, il sindaco pur non potendo chiedere l’aspettativa per il lavoro autonomo, ben avrebbe potuto chiederla per il lavoro a tempo indeterminato, a nulla rilevando che quest’ultimo sia solo a tempo parziale.
Pertanto, l’indennità di cui trattasi andrà comunque dimezzata.

Per quanto concerne l'indennità di fine mandato, si deve considerare l’art. 10 del decreto ministeriale n. 119/2000 che ne stabilisce la misura in un'indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno.
Con la circolare n. 5/2000, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2000, il Ministero dell’Interno ha precisato che l'indennità di fine mandato va commisurata esclusivamente al compenso effettivamente corrisposto, quindi nella misura dimezzata nel caso rappresentato.