Corte dei Conti sentenza n. 11 del 17 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Con l'abrogazione, ad opera dell'art. 2, comma 25, legge finanziaria 2008, dell'art. 82, comma 6 D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona", il legislatore ha introdotto, ai fini di contenimento dei costi della politica negli enti locali, un impedimento al cumulo di indennità di funzione e gettoni di presenza, in quanto, pur in assenza di un esplicito divieto, se non è applicabile una disposizione, abrogata, "a fortiori" non può ritenersi applicabile una norma di analogo contenuto, ricavata "aliunde" per via interpretativa.

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