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Articolo 134 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato

Dispositivo dell'art. 134 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l’amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell’amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all’esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.

2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 8.

3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. L’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, [[n97nc]] e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Spiegazione dell'art. 134 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 134 affronta il tema delle forme speciali di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nelle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.
La norma amplia, integra e specifica quanto già previsto dall’art. 8 del nuovo codice appalti, introducendo strumenti contrattuali e partenariati “atipici”, che rispondono alla necessità di reperire risorse ulteriori rispetto a quelle ordinarie e di favorire la partecipazione di sponsor, enti e privati qualificati, nel rispetto della funzione pubblicistica e della tutela del bene culturale.

Il comma 1 stabilisce che le amministrazioni possono stipulare contratti a titolo gratuito per attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali. Il richiamo all’articolo 8, comma 1 conferma che la gratuità è ammessa, ma deve essere funzionale all’interesse pubblico e non elusiva delle regole di evidenza pubblica.
Elemento centrale è la clausola di salvaguardia: restano ferme le prescrizioni vincolanti dell’amministrazione che tutela i beni culturali, che mantiene un potere di vigilanza su progettazione, esecuzione, direzione lavori e collaudo.

Il comma 2 introduce la possibilità di costituire forme speciali di partenariato fra Stato, Regioni, enti locali ed enti o organismi pubblici e privati.

La finalità è duplice:
  • garantire la fruizione pubblica del patrimonio culturale;
  • promuovere la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o valorizzazione.

Le attività oggetto di partenariato sono ampie: recupero, restauro, manutenzione programmata, gestione, apertura al pubblico, valorizzazione. Il legislatore precisa che si può ricorrere a procedure semplificate per l’individuazione del partner privato, analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 8.

Il comma 3 stabilisce un raccordo con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), richiamando in particolare l’art. 106 del codice beni cult. e paesag., comma 2-bis. Questa disposizione riguarda i casi di affidamento diretto di lavori di restauro e manutenzione di beni culturali di particolare pregio e garantisce che la disciplina speciale del Codice dei contratti pubblici non possa contraddire le regole più stringenti contenute nel Codice dei beni culturali.


Il comma 4 disciplina in modo analitico i contratti di sponsorizzazione nel settore culturale.
Gli elementi principali sono:
  • soglia di 40.000 euro: oltre tale importo, l’affidamento richiede la pubblicazione di un avviso sul sito della stazione appaltante, per almeno 30 giorni, al fine di garantire trasparenza e possibilità di manifestazione d’interesse da parte di altri operatori;
  • l’avviso può riguardare sia la ricerca di sponsor, sia la comunicazione dell’avvenuta ricezione di una proposta spontanea;
  • decorso il termine, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento;
  • restano fermi gli obblighi di verifica dei requisiti e qualificazione degli operatori economici (articoli 66, [n94nca]], 95, 97, 100).

Un’ipotesi rilevante è quella in cui lo sponsor decide di realizzare direttamente lavori, servizi o forniture: in questo caso, le disposizioni sui contratti pubblici non si applicano, tranne quelle sulla qualificazione di progettisti ed esecutori. La ratio è incentivare il contributo privato diretto, pur mantenendo un livello minimo di garanzie tecniche.
Infine, si riafferma il ruolo centrale delle amministrazioni preposte alla tutela, che conservano poteri prescrittivi su progettazione, esecuzione, direzione lavori e collaudo.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

134 
La disposizione, corrispondente all’attuale art. 151, si occupa della collaborazione tra pubblico e privato nello svolgimento di attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, di regola svolte nelle forme della sponsorizzazione e del partenariato. Il riferimento alla “valorizzazione” dei beni culturali, oltre che alla loro tutela, contenuto nel comma 1, risponde ad una sollecitazione in tal senso della dottrina.

Nella formulazione proposta, queste forme di collaborazione vengono ricondotte dal comma 1, tramite rinvio alla disciplina comune, all’ampia categoria dei contratti gratuiti recepita nel codice (v. art. 8, comma 1).

Nell’ottica di una maggiore tutela e valorizzazione dei beni culturali, il comma 2 del testo proposto prevede la possibilità che l’attivazione di forme speciali di partenariato sia estesa anche ai beni culturali mobili, oltre che agli immobili, eliminando pertanto il precedente riferimento ai soli beni immobili contenuto nel comma 3 dell’attuale art. 151.

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