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Articolo 73 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Procedura competitiva con negoziazione

Dispositivo dell'art. 73 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

2. Nei documenti di gara le stazioni appaltanti individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare e specificando i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto. Esse precisano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

3. Le informazioni fornite consentono agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito dell’appalto e decidere se partecipare alla procedura.

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse(1).

5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di venticinque giorni dalla data di trasmissione dell’invito. I termini di cui al comma 4 e al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall’articolo 72, commi 4, 5 e 6.

6. Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un’offerta iniziale. Salvo quanto previsto dal comma 9, l’offerta iniziale e quelle successive, esclusa l’offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione.

7. Se previsto nel bando di gara, nell’invito a confermare l’interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato, le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

8. Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti dall’articolo 107, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l’appalto ai sensi degli articoli 105, con riguardo ai costi del ciclo vita, 108 e 110, tenuto conto dei costi del ciclo vita disciplinati dall’allegato II.8.

9. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato, nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, che si riservano tale possibilità.

Note

(1) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 15-quater, comma 1, lettera b) del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170.

Spiegazione dell'art. 73 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

La procedura competitiva con negoziazione consente alla stazione appaltante di avviare una gara tra operatori economici interessati, con la possibilità di procedere successivamente a una fase negoziale volta ad ottimizzare le offerte presentate e conseguire le condizioni contrattuali più favorevoli per l’amministrazione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

La procedura competitiva con negoziazione si articola nelle seguenti fasi:
  1. pubblicazione dell’avviso di gara: con indicazione dell’oggetto dell’appalto, dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione;
  2. selezione dei candidati: sulla base dei requisiti indicati, l’amministrazione individua gli operatori economici da invitare alla negoziazione, eventualmente limitandone il numero in modo da garantire una concorrenza effettiva;
  3. negoziazione delle offerte: riservata agli operatori invitati, con possibilità di più cicli negoziali tesi a migliorare le proposte rispetto ai criteri di aggiudicazione;
  4. valutazione finale e aggiudicazione: previa verifica della conformità ai requisiti minimi, le offerte finali vengono valutate e l’appalto è aggiudicato secondo i criteri predefiniti.

Ogni operatore economico può presentare domanda di partecipazione a seguito della pubblicazione di un avviso di indizione di gara da parte della stazione appaltante. Già nella fase iniziale, i documenti di gara devono contenere:
  • una descrizione puntuale delle esigenze dell’amministrazione;
  • l’indicazione delle caratteristiche richieste per i lavori, servizi o forniture oggetto dell’appalto;
  • i criteri di aggiudicazione che saranno applicati;
  • i requisiti minimi che ciascun concorrente dovrà possedere.

Il termine minimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in 10 giorni dalla data di trasmissione del bando. Quanto alle offerte iniziali, il termine minimo per la loro ricezione è di 25 giorni dalla medesima data.

Soltanto gli operatori economici che abbiano ricevuto l’invito da parte della stazione appaltante sono legittimati a presentare un’offerta iniziale. Le offerte successive, ad eccezione di quella finale, possono essere oggetto di negoziazione, fatta salva l’intangibilità degli aspetti attinenti ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione.
La procedura può essere articolata in più fasi successive, qualora ciò sia previsto espressamente nei documenti di gara. In tal modo, la stazione appaltante ha facoltà di limitare progressivamente il numero di offerte da sottoporre a negoziazione, selezionando le migliori secondo i criteri prestabiliti.

Nel corso della negoziazione, la stazione appaltante è tenuta a comunicare per iscritto a tutti gli offerenti non esclusi eventuali modifiche apportate alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara, ad eccezione di quelli relativi ai requisiti minimi. A tal fine, deve essere concesso un termine congruo per l’adeguamento o la ripresentazione delle offerte.
Allorché si intenda porre fine alla fase negoziale, la stazione appaltante ne dà comunicazione agli offerenti, fissando un termine entro il quale devono essere presentate le offerte definitive, nuove o modificate.

La fase conclusiva della procedura prevede:
  • la verifica della conformità delle offerte finali ai requisiti minimi di cui all’art. 107 del nuovo codice appalti;
  • la valutazione delle offerte secondo i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara;
  • l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico che ha presentato l’offerta più vantaggiosa.

È inoltre prevista la possibilità per la stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione sulla base delle offerte iniziali, senza avviare la fase negoziale, a condizione che tale eventualità sia stata chiaramente indicata nell’avviso di indizione della gara o nell’invito a confermare l’interesse.

Fatto questo inquadramento generale della fattispecie, analizziamo nel dettaglio l’articolo 73.

Il comma 1 chiarisce che l’accesso alla procedura competitiva con negoziazione avviene mediante domanda di partecipazione e non con un’offerta diretta. La stazione appaltante pubblica un avviso di indizione di gara contenente le informazioni essenziali, richiamando l’Allegato II.6, che riporta le informazioni obbligatorie che l’avviso deve contenere.
L’accesso è libero e non preclusivo, ma subordinato alla presentazione delle informazioni richieste, che verranno valutate in fase di pre-selezione.

Nel comma 2 viene indicato il contenuto essenziale dei documenti di gara, che devono:
  • individuare con chiarezza le esigenze dell’amministrazione;
  • indicare le caratteristiche attese delle prestazioni;
  • specificare i criteri di aggiudicazione, in conformità all’art. 105 del nuovo codice appalti e seguenti;
  • distinguere ciò che costituisce un requisito minimo, ovvero elementi che non sono negoziabili e che tutte le offerte devono rispettare.

Il comma 3 dispone che la documentazione messa a disposizione deve essere tale da consentire una valutazione informata e consapevole da parte degli operatori economici, sia sull’opportunità di partecipare sia sulla fattibilità della proposta.

Il legislatore, al comma 4, stabilisce un termine minimo generale: 30 giorni per la presentazione delle domande. Tale termine deve consentire un tempo congruo per l’analisi dell’avviso e la predisposizione della candidatura. L’utilizzo dell’avviso di pre-informazione come strumento di indizione consente un diverso decorso del termine, che inizia dalla data dell’invito a confermare interesse.

Il comma 5 dispone che, una volta selezionati i candidati da ammettere alla procedura, si passa alla presentazione delle offerte iniziali, che deve avvenire entro un termine minimo di 25 giorni. Il rinvio ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 72 del nuovo codice appalti consente deroghe in presenza di urgenza o pre-informazione.

Il comma 6 ribadisce che la fase negoziale è riservata solo agli operatori selezionati. Esso, inoltre, specifica che non tutto è oggetto di negoziazione. Restano, infatti, fermi:
  • i requisiti minimi (non modificabili né derogabili);
  • i criteri di aggiudicazione (che non possono essere modificati durante la procedura).

Il comma 7 disciplina lo svolgimento per fasi, che è facoltativo, ma deve necessariamente essere previsto nei documenti di gara. In questo modo, la stazione appaltante può restringere progressivamente il campo degli offerenti, secondo criteri prestabiliti. Le modifiche ai documenti tecnici sono ammesse, ma devono essere comunicate a tutti gli offerenti rimasti in gara, con congruo termine per adeguare le offerte, nel rispetto del principio di parità informativa.

Il comma 8 disciplina la fase conclusiva del confronto negoziale.
L’amministrazione:
  • informa i partecipanti della chiusura del negoziato;
  • fissa un termine per la presentazione delle offerte definitive;
  • effettua le verifiche di conformità ai requisiti minimi;
  • valuta le offerte secondo i criteri stabiliti ex ante;
  • aggiudica l’appalto, anche tenendo conto dei costi del ciclo di vita.

Infine, il comma 9 prevede la possibilità, se dichiarata preventivamente nei documenti di gara, di aggiudicare direttamente sulla base delle offerte iniziali, senza attivare la fase negoziale.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

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La disciplina interna è per la grande maggioranza meramente riproduttiva di quella unionale, con particolare riferimento a:

- la legittimazione a presentare una domanda di partecipazione (comma 1);

- il contenuto dei documenti di gara (comma 2);

- lo scopo tipico sotteso alle informazioni fornite dalle stazioni appaltanti (di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura – comma 3);

- i termini per la ricezione delle domande di partecipazione (comma 4) e delle offerte iniziali (comma 5);

- la legittimazione a presentare un’offerta iniziale e la possibilità di negoziazione quale elemento caratteristico della procedura in parola (comma 6);

- la possibilità dello svolgimento della procedura in più fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare (comma 7);

- la conclusione delle negoziazioni (comma 8);

- la possibilità di aggiudicazione degli appalti senza negoziazione (comma 9).

Si segnala che, rispetto al testo vigente, risultano eliminate le disposizioni sulla possibilità di limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura (trattandosi di facoltà già prevista dall’art. 70) e sul rispetto del principio di parità di trattamento (profilo, parimenti, regolato dall’art. 70).

Va segnalato anche con riferimento al presente articolo che il termine per la ricezione delle offerte e il richiamo ai casi previsti dall’art. 72, commi 4, 5 e 6 tengono conto della scelta normativa di adottare le modalità telematiche quale strumento ordinario di svolgimento della procedura di gara.

La disposizione richiama alcuni allegati al codice: l’allegato II.6, parte I, lettere B o C, sul contenuto dell’avviso di indizione della gara (comma 1); l’allegato II.8, sulla disciplina dei costi del ciclo vita (comma 8).

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