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Articolo 72 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Procedura ristretta

Dispositivo dell'art. 72 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato l’avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare il proprio interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un’offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data dell’invito a presentare offerte.

4. Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l’avviso di pre-informazione non utilizzato per l’indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché concorrano le seguenti circostanze:

  1. a) l’avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nell’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al
  2. b) l’avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

6. Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante può fissare:

  1. a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
  2. b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

72 
La disciplina interna costituisce la riproduzione di quella unionale.

I commi 1 e 3 regolano l’elemento tipico della procedura ristretta, caratterizzata dalla possibilità:

- per ogni operatore economico interessato di presentare una domanda di partecipazione a un avviso di indizione di gara;

- per i soli operatori economici invitati di presentare un'offerta.

I commi 2, 4, 5 e 6 delineano i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte.

Si segnala, al pari di quanto osservato per la procedura aperta - alle cui considerazioni si rinvia - la necessità, per le stazioni appaltanti, di dimostrare le ragioni di urgenza che consentono di fissare un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

L’articolato non contiene la disposizione sulla possibilità di limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, trattandosi di facoltà già prevista dall’art. 70.

Si rinvia alla relazione illustrativa dell’art. 71 in ordine alle esigenze sottese all’individuazione, nella data di trasmissione del bando, del dies a quo del termine dilatorio prima del quale la stazione appaltante è impossibilitata a fissare il termine per la ricezione delle domande o delle offerte.

La disposizione richiama alcuni allegati al codice: l’allegato II.6, parte I, lettera B o C, sul contenuto dell’avviso di indizione della gara (comma 1); l’allegato II.6, parte I, lett. B sezione B1, per la riduzione del termine minimo di presentazione delle offerte (comma 4); l’allegato I.1, per l’individuazione delle stazioni appaltanti che possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati (comma 5).

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