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Articolo 72 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Procedura ristretta

Dispositivo dell'art. 72 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato l’avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare il proprio interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un’offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data dell’invito a presentare offerte.

4. Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l’avviso di pre-informazione non utilizzato per l’indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché concorrano le seguenti circostanze:

  1. a) l’avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nell’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al
  2. b) l’avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

6. Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante può fissare:

  1. a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
  2. b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Spiegazione dell'art. 72 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

La procedura ristretta si caratterizza per una fase selettiva preventiva, nella quale la stazione appaltante procede, in un primo momento, alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali da parte degli operatori economici che abbiano manifestato interesse a partecipare alla gara, riservando la possibilità di presentare un’offerta unicamente ai soggetti formalmente invitati a seguito dell’istruttoria preliminare.

I commi 1 e 3 della norma in commento delineano i tratti distintivi della procedura ristretta.

In particolare:
  • al comma 1 viene sancito il principio secondo cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione a seguito della pubblicazione dell’avviso di indizione della gara;
  • al comma 3 si stabilisce che solo gli operatori invitati dalla stazione appaltante, a seguito della valutazione delle informazioni ricevute nella fase di prequalifica, possono presentare un’offerta.

Gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura devono presentare una domanda di partecipazione completa in ogni sua parte, includendo tutte le informazioni e dichiarazioni richieste, come previsto dall’Allegato II.6, Parte I, lettere B o C (a seconda della natura giuridica del concorrente), nonché ulteriori elementi eventualmente specificati dalla stazione appaltante. Il numero minimo di candidati da invitare, in conformità alla disciplina di settore, non può essere inferiore a cinque.

La procedura ristretta si articola in più fasi, la prima delle quali è costituita dalla pubblicazione del bando. Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti manifestano il proprio interesse mediante la presentazione della domanda di partecipazione. A seguito di un’istruttoria preliminare di tipo qualitativo, la stazione appaltante procede alla selezione dei candidati ritenuti idonei, ai quali viene trasmessa la lettera di invito a presentare offerta: tale invito costituisce presupposto imprescindibile per l’ammissione alla fase successiva.

La valutazione delle offerte avviene in base al criterio di aggiudicazione prescelto (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o criterio del minor prezzo) e può riguardare profili tecnico-economici oppure esclusivamente economici.
Al termine delle verifiche di rito, si procede all’aggiudicazione definitiva e, successivamente, alla stipulazione del contratto.

Ai sensi del nuovo Codice, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è pari a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando. Il termine minimo per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data dell’invito a presentare offerta, è anch’esso pari a 30 giorni.

Tali termini, ai sensi del comma 4, possono tuttavia subire riduzioni in presenza di determinate condizioni. In particolare, se la stazione appaltante ha pubblicato un avviso di pre-informazione, il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto a 10 giorni, purché:
  • l’avviso contenga tutte le informazioni previste dall’Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 e tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso stesso;
  • l’avviso sia stato trasmesso da almeno 35 giorni e da non oltre 12 mesi prima della pubblicazione del bando.

In talune ipotesi è previsto (comma 5) che la stazione appaltante stabilisca, di concerto con i candidati selezionati, il termine per la ricezione delle offerte, a condizione che venga garantito a tutti i concorrenti un medesimo arco temporale per la predisposizione della documentazione. In assenza di accordo, il termine non potrà essere inferiore a 10 giorni.

Infine, ai sensi del comma 6, nei casi in cui ricorrano motivate ragioni di urgenza, è facoltà della stazione appaltante fissare termini abbreviati, comunque non inferiori a:
  • 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di partecipazione;
  • 10 giorni dalla data di invio della lettera di invito per la presentazione delle offerte.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

72 
La disciplina interna costituisce la riproduzione di quella unionale.

I commi 1 e 3 regolano l’elemento tipico della procedura ristretta, caratterizzata dalla possibilità:

- per ogni operatore economico interessato di presentare una domanda di partecipazione a un avviso di indizione di gara;

- per i soli operatori economici invitati di presentare un'offerta.

I commi 2, 4, 5 e 6 delineano i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte.

Si segnala, al pari di quanto osservato per la procedura aperta - alle cui considerazioni si rinvia - la necessità, per le stazioni appaltanti, di dimostrare le ragioni di urgenza che consentono di fissare un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

L’articolato non contiene la disposizione sulla possibilità di limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, trattandosi di facoltà già prevista dall’art. 70.

Si rinvia alla relazione illustrativa dell’art. 71 in ordine alle esigenze sottese all’individuazione, nella data di trasmissione del bando, del dies a quo del termine dilatorio prima del quale la stazione appaltante è impossibilitata a fissare il termine per la ricezione delle domande o delle offerte.

La disposizione richiama alcuni allegati al codice: l’allegato II.6, parte I, lettera B o C, sul contenuto dell’avviso di indizione della gara (comma 1); l’allegato II.6, parte I, lett. B sezione B1, per la riduzione del termine minimo di presentazione delle offerte (comma 4); l’allegato I.1, per l’individuazione delle stazioni appaltanti che possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati (comma 5).

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