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Articolo 56 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Appalti esclusi nei settori ordinari

Dispositivo dell'art. 56 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:

  1. a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un’associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  2. b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell’articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
  3. c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:
  4. 1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell’Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;
  5. 2) un’organizzazione internazionale;
  6. d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili;
  7. e) aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
  8. f) aventi ad oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
  9. g) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
  10. h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
  11. 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
  12. 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
  13. 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
  14. 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
  15. 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
  16. 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
  17. 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;
  18. i) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell’allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
  19. l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
  20. m) concernenti i contratti di lavoro;
  21. n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
  22. n-bis) concernenti gli acquisti:
  23. 1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonché delle correlate cabine di sparo;
  24. 2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;
  25. 3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2)(1);
  26. n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2)(1);
  27. o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
  28. p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;
  29. q) aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'introduzione delle lettere n-bis) e n-ter) all'art. 56, comma 1.

Spiegazione dell'art. 56 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Il comma 1 individua una serie di fattispecie che, pur potenzialmente rientrando nel perimetro degli appalti pubblici, non sono soggette all’applicazione delle norme previste per i settori ordinari. L’obiettivo è evitare di sovraccaricare procedure che richiedono maggiore flessibilità.

Le lettere da a) a q) elencano in modo tassativo i casi esclusi:
  • lettera a): affidamenti tra enti pubblici (in-house o cooperazione orizzontale), se fondati su diritti esclusivi legittimamente attribuiti e compatibili con il diritto UE;
  • lettera b): appalti funzionali alla gestione o realizzazione di reti di telecomunicazioni e servizi elettronici al pubblico, esclusi in coerenza con la disciplina di settore delle comunicazioni elettroniche;
  • lettere c) e d): appalti connessi ad accordi internazionali o con enti sovranazionali, compresi quelli finanziati da istituzioni finanziarie internazionali;
  • lettera e): atti aventi ad oggetto beni immobili, incluse le locazioni, che hanno una disciplina propria nel diritto civile e non presentano generalmente profili di concorrenza rilevante nel mercato europeo;
  • lettera f): contratti relativi alla produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi o radiofonici, che rientrano nel campo delle libertà editoriali e della programmazione;
  • lettera g): servizi di arbitrato e conciliazione, trattandosi di strumenti alternativi alla giustizia, non assimilabili agli appalti in senso tecnico-giuridico;
  • lettera h): servizi legali, in particolare quelli connessi a rappresentanza giudiziale, consulenze collegate a procedimenti giudiziari, autenticazione notarile, tutela e servizi pubblici legali;
  • lettere i) e l): servizi finanziari e di prestito (emissione di titoli, operazioni con banche centrali, strumenti derivati), che rispondono a logiche finanziarie e regolamentari autonome;
  • lettera m): contratti di lavoro;
  • lettera n): prestazioni di pubblica utilità svolte da enti senza scopo di lucro in ambito di protezione e difesa civile, come i servizi antincendio volontari o di primo soccorso non professionale;
  • lettere n-bis) e n-ter): appalti specifici legati a test di sicurezza su armi e materiali balistici e relativa manutenzione, a tutela di esigenze di sicurezza nazionale.
  • lettera o): servizi di trasporto pubblico ferroviario e metropolitano;
  • lettera p): servizi connessi a campagne elettorali, purché aggiudicati da partiti politici per finalità direttamente collegate all’attività elettorale;
  • lettera q): consente deroghe al codice per l’acquisto diretto di prodotti agroalimentari da imprese montane o insulari, entro un limite annuo di 20.000 euro per impresa, al fine di sostenere lo sviluppo rurale e la filiera corta in aree svantaggiate.

Il comma 2 introduce un’ulteriore esclusione in materia di convenzioni urbanistiche. Quando un soggetto, pubblico o privato, si impegna a realizzare un’opera pubblica a propria cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nell’ambito di strumenti urbanistici, l’intervento non è soggetto alle regole generali del codice.

Resta fermo il rispetto degli articoli 94, 95 e 98, che disciplinano rispettivamente:
  • i principi generali in materia di esecuzione;
  • le modalità di collaudo e verifica dell’opera;
  • e i controlli in fase esecutiva.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

56 
L’articolo, che si compone di un unico comma sebbene articolato in diverse lettere, racchiude al suo interno le ipotesi di appalti nei settori ordinari esclusi dall’applicazione del codice. Nel disegno originario del decreto legislativo 50 del 2016, i numeri degli articoli corrispondenti erano 9, 15, 16, 17 e 17 bis. Al di là della differente tecnica legislativa utilizzata, si tratta pur sempre delle esclusioni ricavate dalla direttiva n. 24 del 2014, in particolare dagli artt. 8 (comunicazioni elettroniche), 9 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 10 (appalti di servizi riferiti a determinati oggetti, quali ad esempio lavoro, servizi legali, arbitrati e conciliazioni, servizi finanziari, servizi di media, ecc.), 11 (appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo). Alle quali si aggiungono gli appalti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli per importi ridotti, in continuità la ricordata previsione di cui all’art. 17 bis del decreto legislativo 50.

Da segnalare, per completezza, come le esclusioni riferite agli appalti nei settori speciali e alle concessioni trovino ora la loro previsione nelle pertinenti parti del codice (artt. 142 ss.; art. 181).

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