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Articolo 143 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Attivita' esposte direttamente alla concorrenza

Dispositivo dell'art. 143 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti per svolgere un’attività di cui agli articoli da 146 a 152 se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’attività può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale.

2. La valutazione dell’esposizione alla concorrenza ai fini del comma 1 è effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 3 e 4. Resta impregiudicata l’applicazione della normativa in materia di concorrenza.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, per determinare se un’attività è direttamente esposta alla concorrenza si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell’offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

4. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l’esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell’offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, e nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee. Esso può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. La valutazione tiene conto, in particolare, della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell’esistenza di ostacoli all’entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell’esistenza di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.

5. Ai fini del comma 1 sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell’allegato III alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo periodo, si deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

6. Quando, sulla base delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, si ritiene che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del codice non si applichino all’aggiudicazione di appalti o all’organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell’attività in questione, nonché alle concessioni; la Commissione è informata di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonché delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti. La richiesta può riguardare attività esercitate in un settore più ampio o in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorità indipendente.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l’applicabilità del comma 1 a una determinata attività. Salvo che la richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorità indipendente competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilità del comma 1, a seguito dell’informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l’Autorità di cui al comma 6 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma 1.

8. Le disposizioni del codice non si applicano più ai contratti di cui al comma 1 se la Commissione europea:

  1. a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l’applicabilità del comma 1 entro il termine previsto dall’allegato IV della direttiva 2014/25/UE;
  2. b) non ha adottato l’atto di esecuzione entro il termine previsto dall’allegato di cui alla lettera a).

9. La richiesta presentata a norma dei commi 6 e 7 può essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attività o l’area geografica interessate. In tal caso, per l’adozione dell’atto di esecuzione di cui al comma 8, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell’allegato IV della direttiva 2014/25/UE, salvo che la Commissione europea concordi un termine più breve con l’Autorità o la stazione appaltante o l’ente concedente che ha presentato la richiesta.

10. Se un’attività è già oggetto di una procedura ai sensi dei commi 6, 7 e 9 le ulteriori richieste riguardanti la stessa attività, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.

Spiegazione dell'art. 143 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 143 disciplina una delle ipotesi di esclusione dall’applicazione delle regole codicistiche, relativamente ai contratti per attività che, pur rientrando nei settori speciali, risultano esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La ratio della norma è quella di evitare di gravare con procedure rigide ambiti economici già caratterizzati da dinamiche concorrenziali sufficienti a garantire trasparenza, efficienza e apertura del mercato. La disposizione, inoltre, rispecchia fedelmente il quadro delineato dalla direttiva 2014/25/UE, che consente di derogare al regime ordinario degli appalti laddove la disciplina della concorrenza e le condizioni di mercato assicurino di per sé l’assenza di posizioni di privilegio per gli operatori coinvolti.

Il comma 1 individua il principio generale: le norme del Codice non trovano applicazione quando un’attività rientrante tra quelle indicate agli articoli da 146 a 152 è svolta in condizioni di concorrenza effettiva su mercati liberamente accessibili. Si precisa che l’attività può essere parte di un settore più ampio o limitarsi a specifiche aree geografiche del territorio nazionale, a conferma del fatto che l’esenzione non è necessariamente totale, ma può essere ritagliata in base alla reale configurazione del mercato. L’elemento discriminante è quindi l’effettiva esposizione alla concorrenza, non una presunzione astratta.

La valutazione della sussistenza di tale esposizione, ai sensi del comma 2, spetta alla Commissione europea, che deve tener conto sia del mercato di riferimento dell’attività, sia dell’ambito geografico rilevante. Il legislatore nazionale sottolinea che la verifica si compie ai sensi dei commi successivi, in armonia con i criteri di diritto UE in materia di concorrenza. Si chiarisce, inoltre, che resta impregiudicata l’applicazione della normativa antitrust: dunque, anche laddove l’attività sia esentata dall’applicazione delle regole del Codice, essa rimane comunque soggetta al diritto della concorrenza.

Il comma 3 specifica il metodo di valutazione per stabilire se un’attività sia direttamente esposta alla concorrenza. Si richiamano criteri consolidati nella prassi antitrust: caratteristiche dei prodotti e servizi; esistenza di alternative sostituibili sul lato della domanda e dell’offerta; livello dei prezzi; presenza attuale o potenziale di più fornitori. Si tratta dei parametri tradizionalmente utilizzati per delimitare mercati rilevanti e per accertare la presenza di concorrenza effettiva.

Con il comma 4 il legislatore definisce il concetto di mercato geografico di riferimento, che è il territorio nel quale operano domanda e offerta con condizioni concorrenziali omogenee. È previsto che tale mercato possa differenziarsi da quelli contigui per caratteristiche economiche, barriere all’ingresso, preferenze dei consumatori, distribuzione delle quote di mercato e differenze di prezzo. Questa precisazione è essenziale perché delimita l’ambito territoriale in cui verificare se vi sia effettiva esposizione alla concorrenza: non basta una valutazione astratta, ma occorre tener conto della concreta struttura del mercato locale o nazionale.

Al comma 5 si chiarisce cosa debba intendersi per mercati liberamente accessibili. Essi sono, innanzitutto, quelli individuati nell’Allegato III della direttiva 2014/25/UE, ma la disposizione prevede anche un criterio residuale: laddove non sia possibile presumerne l’accessibilità sulla base di tale allegato, occorre dimostrare che il mercato è effettivamente e giuridicamente aperto alla concorrenza.

Quando ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, il comma 6 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro competente per settore, può rivolgersi alla Commissione europea per chiedere la dichiarazione di inapplicabilità del Codice per i contratti relativi a quella determinata attività. L’istanza deve essere accompagnata da informazioni complete, comprendenti eventuali normative di settore, regolamentazioni amministrative o accordi che incidono sul rispetto delle condizioni di concorrenza, nonché dalle posizioni assunte dalle autorità indipendenti competenti. La norma contempla anche che l’attività interessata possa riguardare solo parte di un settore o una determinata area geografica.

Accanto all’iniziativa governativa, il comma 7 attribuisce anche alle singole stazioni appaltanti o agli enti concedenti la possibilità di presentare una richiesta alla Commissione europea. Tuttavia, salvo che la domanda sia supportata da una posizione motivata dell’autorità indipendente competente, la Commissione coinvolge quest’ultima affinché fornisca i dati e le valutazioni necessarie. Ciò garantisce un filtro tecnico e indipendente che rafforza la legittimazione e la fondatezza della richiesta.

Il comma 8 dispone che le norme del Codice cessano di applicarsi all’attività oggetto della richiesta se la Commissione europea adotta un atto di esecuzione che conferma la sussistenza delle condizioni, oppure anche nel caso in cui la Commissione non adotti alcuna decisione entro il termine fissato dall’Allegato IV della direttiva 2014/25/UE. In quest’ultimo scenario, il silenzio della Commissione è interpretato come accoglimento tacito, con effetti liberatori rispetto all’applicazione del Codice.

Il comma 9 prevede la possibilità di modificare la richiesta iniziale, con il consenso della Commissione, ad esempio ampliando o restringendo l’attività o l’ambito geografico interessato. In tal caso, i termini per l’adozione dell’atto di esecuzione ricominciano a decorrere, salvo che sia concordato un termine più breve. La norma introduce così un margine di flessibilità procedurale che consente di adeguare la portata della domanda alle effettive esigenze.

Infine, se per una determinata attività è già pendente una procedura avviata ai sensi dei commi 6, 7 o 9, il comma 10 dispone che eventuali ulteriori richieste pervenute prima della conclusione di tale procedimento non danno luogo a nuove procedure autonome, ma confluiscono nella prima già instaurata. Questa previsione evita duplicazioni, sovrapposizioni e dispersioni istruttorie, assicurando un trattamento unitario e coerente della questione.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

143 
Il presente articolo ricolloca nella corretta sedes del Libro III del codice la previsione (di analogo contenuto) già contenuta nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anch’essa inerente ai soli settori speciali: per tal via, è definito – in negativo – il relativo ambito applicativo.

Anche in questo caso il riferimento (complessivo) ad appalti, concessioni e concorsi di progettazione legittima l’uso della generica formula “contratti”.

Nel merito, sono recepiti gli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE e 16 della direttiva 2014/23/UE.

In particolare, il presente articolo stabilisce che i contratti destinati a permettere un’attività propria dei cc.dd. ‘settori speciali’ non resti assoggettata alle previsioni del codice laddove la medesima attività risulti direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili (comma 1).

I commi da 2 a 9 individuano, conformemente alle previsioni della Direttiva 2014/25/UE, le attività esposte direttamente alla concorrenza e la cooperazione che, a tal fine, può essere attivata fra le Autorità nazionali e la Commissione europea.

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