L’articolo 162 disciplina il
sistema di qualificazione degli operatori economici, cioè uno strumento che consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di predisporre un elenco di operatori previamente verificati e idonei a partecipare a determinate procedure di gara. Si tratta di un meccanismo che mira a coniugare esigenze di efficienza e semplificazione con i principi di trasparenza e parità di trattamento. La norma, infatti, consente alla
pubblica amministrazione di evitare, nelle singole procedure, una nuova e completa verifica dei requisiti, affidandosi invece a un sistema strutturato e preventivo di accertamento.
Il
legislatore lascia ampia discrezionalità alle amministrazioni sia nel creare e gestire sistemi autonomi, sia nell’utilizzare quelli predisposti da altri soggetti pubblici o da organismi terzi, purché venga assicurata un’adeguata informazione agli operatori economici.
Il
comma 1 attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la possibilità di istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Non si tratta dunque di un obbligo, ma di una facoltà, che può rivelarsi utile soprattutto nei settori caratterizzati da un numero elevato di gare o da particolare tecnicità delle prestazioni.
L’istituzione del sistema deve essere resa pubblica mediante un avviso conforme all’Allegato II.6, Parte II, Sezione H, che contiene le informazioni essenziali circa finalità e modalità di funzionamento.
Un aspetto significativo è la possibilità di utilizzare un sistema di qualificazione già istituito da un’altra stazione appaltante, da un ente concedente o persino da un organismo terzo. In tal caso è richiesto che gli operatori economici siano informati adeguatamente, così da non subire pregiudizi per l’adozione di un sistema gestito da un soggetto diverso dall’amministrazione che bandisce la gara.
Il
comma 2 chiarisce
l’efficacia operativa del sistema di qualificazione. Se una gara è indetta mediante l’avviso relativo al sistema, gli offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti in una procedura negoziata devono essere selezionati esclusivamente tra i candidati già qualificati. La funzione del sistema è dunque di costituire la
base da cui attingere per la selezione dei concorrenti, rendendo il procedimento più snello e rapido.
In questo modo la fase di verifica dei requisiti non si ripete di volta in volta, ma viene effettuata preventivamente al momento della qualificazione.
Il
comma 3 introduce disposizioni relative alla
durata ed eventuali modifiche del sistema di qualificazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare, già nell’avviso istitutivo, il periodo di efficacia del sistema. Tale indicazione è necessaria per garantire chiarezza e prevedibilità agli operatori economici.
Inoltre, per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’
art. 14 del nuovo codice appalti, sorge l’obbligo di informare l’Ufficio delle pubblicazioni dell’
Unione europea, conformemente all’
art. 84 del nuovo codice appalti, ogniqualvolta vi sia un cambiamento nella durata del sistema. La comunicazione deve avvenire mediante modelli standardizzati: