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Articolo 162 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Dispositivo dell'art. 162 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema è reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le finalità e le modalità per conoscere le disposizioni relative al funzionamento. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati(1).

2. Quando è indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell’avviso sull’esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, essi informano l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea secondo le modalità di cui all’articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:

  1. a) se il periodo di efficacia è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull’esistenza dei sistemi di qualificazione;
  2. b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 163.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 162 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 162 disciplina il sistema di qualificazione degli operatori economici, cioè uno strumento che consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di predisporre un elenco di operatori previamente verificati e idonei a partecipare a determinate procedure di gara. Si tratta di un meccanismo che mira a coniugare esigenze di efficienza e semplificazione con i principi di trasparenza e parità di trattamento. La norma, infatti, consente alla pubblica amministrazione di evitare, nelle singole procedure, una nuova e completa verifica dei requisiti, affidandosi invece a un sistema strutturato e preventivo di accertamento.

Il legislatore lascia ampia discrezionalità alle amministrazioni sia nel creare e gestire sistemi autonomi, sia nell’utilizzare quelli predisposti da altri soggetti pubblici o da organismi terzi, purché venga assicurata un’adeguata informazione agli operatori economici.

Il comma 1 attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la possibilità di istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Non si tratta dunque di un obbligo, ma di una facoltà, che può rivelarsi utile soprattutto nei settori caratterizzati da un numero elevato di gare o da particolare tecnicità delle prestazioni.

L’istituzione del sistema deve essere resa pubblica mediante un avviso conforme all’Allegato II.6, Parte II, Sezione H, che contiene le informazioni essenziali circa finalità e modalità di funzionamento.

Un aspetto significativo è la possibilità di utilizzare un sistema di qualificazione già istituito da un’altra stazione appaltante, da un ente concedente o persino da un organismo terzo. In tal caso è richiesto che gli operatori economici siano informati adeguatamente, così da non subire pregiudizi per l’adozione di un sistema gestito da un soggetto diverso dall’amministrazione che bandisce la gara.

Il comma 2 chiarisce l’efficacia operativa del sistema di qualificazione. Se una gara è indetta mediante l’avviso relativo al sistema, gli offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti in una procedura negoziata devono essere selezionati esclusivamente tra i candidati già qualificati. La funzione del sistema è dunque di costituire la base da cui attingere per la selezione dei concorrenti, rendendo il procedimento più snello e rapido.
In questo modo la fase di verifica dei requisiti non si ripete di volta in volta, ma viene effettuata preventivamente al momento della qualificazione.

Il comma 3 introduce disposizioni relative alla durata ed eventuali modifiche del sistema di qualificazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare, già nell’avviso istitutivo, il periodo di efficacia del sistema. Tale indicazione è necessaria per garantire chiarezza e prevedibilità agli operatori economici.

Inoltre, per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 del nuovo codice appalti, sorge l’obbligo di informare l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, conformemente all’art. 84 del nuovo codice appalti, ogniqualvolta vi sia un cambiamento nella durata del sistema. La comunicazione deve avvenire mediante modelli standardizzati:
  • lettera a): se il periodo di efficacia viene modificato senza cessare il sistema, va utilizzato lo stesso formulario iniziale con cui era stato pubblicato l’avviso sul sistema di qualificazione;
  • lettera b): se, invece, il sistema viene chiuso, deve essere pubblicato un avviso di aggiudicazione secondo l’art. 163 del nuovo codice appalti.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

162 
Il presente articolo costituisce una riproduzione della disciplina unionale (articolo 68 della Dir. 2014/25/UE), con riferimento:

- al contenuto dell’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, da rendere pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, parte II, sezione H (comma 1);

- alla selezione degli offerenti (in una procedura ristretta) e dei partecipanti (in una procedura negoziata) in caso di indizione di una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione (comma 2);

- alle modalità di indicazione del periodo di efficacia del sistema di qualificazione e le informative da fornire al riguardo all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea (comma 3).

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