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Articolo 226 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Abrogazioni e disposizioni finali

Dispositivo dell'art. 226 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023:

  1. a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
  2. b) l’articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  3. c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;
  4. d) l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  5. e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;
  6. f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
  7. g) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80(1).

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Note

(1) Il comma 3-bis è stato introdotto dall'art. 71, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 226 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 226 regola il passaggio definitivo dal previgente quadro normativo – rappresentato dal decreto legislativo 50/2016 (il cosiddetto “vecchio Codice degli appalti”) e da una serie di disposizioni connesse – al nuovo sistema introdotto con il decreto legislativo 36/2023. La norma stabilisce con chiarezza le decorrenze temporali, individua i procedimenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina precedente e provvede a elencare puntualmente le fonti normative che cessano di avere efficacia.

Il comma 1 dichiara l’abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a partire dal 1° luglio 2023. Si tratta della disposizione che sancisce la cessazione di efficacia del “vecchio Codice” che, per sette anni, ha regolato il settore degli appalti e delle concessioni.

Il comma 2 contiene una disciplina transitoria di fondamentale rilievo. Esso chiarisce che, dal momento in cui il nuovo Codice acquista efficacia (ai sensi dell’art. 229 del nuovo codice appalti, comma 2), le disposizioni del decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi soltanto ai procedimenti già in corso.

La nozione di “procedimenti in corso” viene precisata dal legislatore mediante quattro ipotesi distinte:
  • lettera a): rientrano nella categoria i procedimenti relativi a bandi o avvisi pubblicati prima della data di efficacia del nuovo Codice;
  • lettera b): si estende la medesima disciplina ai contratti per i quali, pur non essendo prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare offerte prima della data spartiacque;
  • lettera c): viene contemplato il caso delle opere di urbanizzazione a scomputo, con l’espresso riferimento ai procedimenti già oggetto di convenzioni urbanistiche stipulate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina;
  • lettera d): si considerano, infine, i procedimenti relativi a strumenti di risoluzione delle controversie (accordo bonario, transazione, arbitrato) aventi ad oggetto contratti pubblici per i quali siano già stati pubblicati i bandi o inviati gli avvisi prima della data di efficacia del nuovo Codice.

Il comma 3, sempre “fermo restando quanto previsto dall’articolo 225” sancisce l’abrogazione, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2023, di una serie di fonti normative stratificatesi nel tempo. L’elenco comprende atti di rango e natura diversa: un regio decreto del 1923, alcune disposizioni di leggi ordinarie, decreti del Presidente della Repubblica e decreti ministeriali.


Inserito dal “Correttivo” (articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), il comma 3-bis prevede l’abrogazione dell’articolo 12 del decreto-legge 47/2014 (convertito dalla legge 80/2014), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 4 prevede una ulteriore abrogazione, differita però al 1° gennaio 2024, relativa al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016. La scelta di far slittare la data di cessazione dell’efficacia di questo specifico atto regolamentare risponde a ragioni pratiche: consentire un periodo di adattamento ed evitare soluzioni di continuità in settori operativi che avrebbero potuto subire conseguenze negative da un’immediata abrogazione.

Il comma 5 risolve in via generale la questione dei richiami normativi. Stabilisce infatti che ogni rinvio, contenuto in fonti legislative, regolamentari o amministrative vigenti, al decreto legislativo 50/2016 o al “Codice dei contratti pubblici” previgente, debba intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice. Qualora manchi una corrispondenza diretta, il riferimento deve essere ricondotto ai principi desumibili dalla nuova disciplina.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

226 
La disposizione contiene un’articolata disciplina transitoria e di coordinamento.

Il comma 1 completa il meccanismo della delegificazione speciale costruito nel codice in relazione agli allegati per ottenere un codice immediatamente autoesecutivo.

Mentre ogni norma del codice che fa riferimento a un allegato prevede che l’allegato è di rango legislativo e poi è abrogato, il comma 1 detta una disciplina di prima applicazione di questo modello di delegificazione, precisando che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del codice (1° aprile 2023, da distinguere dalla data in cui esso acquista efficacia, che è il 1° luglio 2023), è possibile procedere alla sostituzione degli allegati al codice con un regolamento, meramente riproduttivo dello stesso, da adottarsi con semplice delibera del Consiglio dei Ministri (per i regolamenti governativi) o del Ministro competente (per quelli ministeriali), corredata dei previsi concerti. Si attua così il principio di cedevolezza degli allegati al codice rispetto alla fonte regolamentare, che consente una maggiore snellezza e celerità nell’approntare la disciplina di dettaglio.

Il comma 2, oltre a dettare una norma di raccordo sull’eliminazione dei regolamenti attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016, sancisce il superamento delle linee guida dell’ANAC, in luogo delle quali si applicano le disposizioni del codice e dei suoi allegati. Le linee guida non vincolanti sono sostituite, altresì, dalle indicazioni contenute nella presente relazione.

Al pari del già esaminato art. 222, la disposizione dà dunque attuazione al criterio contenuto nell’art. 1, comma 2, lett. b), della l. delega, che ha prescritto la revisione delle competenze dell’ANAC al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza senza più menzionare i poteri regolatori già previsti dall’art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016: in ossequio a tale criterio l’art. 222 non prevede più il potere dell’ANAC di adottare le linee guida e l’art. 227 completa la disciplina, occupandosi del superamento di quelle già emanate.

Il comma 4 detta un’importante disciplina sulla tempistica della digitalizzazione.

L’introduzione della digitalizzazione per ogni tipologia di contratto pubblico (art. 1, comma 1, lett. m, della l. n. 78/2022), come anche previsto dal PNRR (M1C1-69, M1C1-70) indica un traguardo ambizioso che potrà realizzarsi compiutamente, soltanto tenendo conto in modo realistico della necessità di una significativa riorganizzazione da parte delle stazioni appaltanti le quali dovranno dotarsi di adeguati strumenti tecnologici e di specifiche competenze.

L'introduzione di nuovi strumenti e servizi digitali richiederà una revisione dei processi interni e dei procedimenti amministrativi adottati, con ricadute innovative a livello organizzativo. Lo sforzo che potrà essere richiesto alle amministrazioni in generale, alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, soprattutto nella fase iniziale di attuazione delle norme sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, sarà differente a seconda del livello di preparazione degli uffici e del grado di formazione dei soggetti coinvolti, implicando la necessità di un regime transitorio per consentire alle stazioni appaltanti - in particolare, per quelle non qualificate - di predisporre le strutture interessate, anche in termini di formazione del personale.

La previsione, nel comma 4, del termine del 1° gennaio 2024 per l’attuazione della disciplina prevista sulla digitalizzazione si pone, così, in linea con gli obiettivi programmati in sede di PNRR. In particolare, l’obiettivo M1C1-75 indicato nel PNRR, con scadenza al 31 dicembre 2023, prevede che entro quella data il Sistema Nazionale di E-Procurement dovrà essere operativo e in linea con le pertinenti direttive UE, comprendendo la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all'esecuzione del contratto (Smart Procurement) e assicurando l’interoperabilità con i sistemi gestionali delle pubbliche amministrazioni e l'abilitazione digitale degli operatori economici.

Considerato, quindi, che l’obiettivo M1C1-73 prevede che entro il 31 marzo 2023 entreranno in vigore tutte le disposizioni attuative della riforma del codice dei contratti pubblici, la previsione di un termine di 9 mesi per le stazioni appaltanti - affinché siano pronte da un punto di vista tecnologico, e attivino percorsi di formazione per il personale e mettano in atto modelli organizzativi adeguati - appare ragionevole e si giustifica in considerazione del differente livello di digitalizzazione delle amministrazioni italiane e dei tempi necessari per realizzare in modo concreto la “rivoluzione digitale” nella materia dei contratti pubblici.

L’incipit del comma 4 fa poi salvo quanto previsto dall’art. 63, dal momento che, per le stazioni appaltanti qualificate e per le centrali di committenza, la piena digitalizzazione è un obbligo connesso alla qualificazione e un requisito indispensabile per conseguirla.

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