(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)
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Il comma 1 disciplina una anagrafe di nuova istituzione, grazie ai dati e alle informazioni acquisite tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici e ai servizi erogati mediante il fascicolo virtuale dell’operatore economico. La nuova disposizione, in parte, conserva le utilità delle attuali White list e, in parte, è funzionale alla certificazione di cui al comma 2.
Il comma 2 chiarisce che l’Anagrafe degli operatori economici presso l’ANAC censirà gli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.
I commi 3 e 4 prevedono che i dati dell’anagrafe saranno resi disponibili a tutti i soggetti cooperanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di e-procurement, attraverso le piattaforme digitali e per i trattamenti e le finalità legate alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici. L’Anagrafe si avvale delle informazioni presenti nel Registro delle imprese in quanto fonte del sistema delle imprese; censisce altresì gli operatori economici partecipanti alle gare non tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese (e.g.: imprese straniere, raggruppamenti temporanei di imprese, ecc.). Infine, di rilievo la disposizione per cui per le persone fisiche inserite nell’Anagrafe con riferimento ai vari operatori economici assumono valore certificativo i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.