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Articolo 222 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Autoritą nazionale anticorruzione (ANAC)

Dispositivo dell'art. 222 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

2. L’ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l’impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L’ANAC, per l’adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell’ANAC e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l’autenticità.

3. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’ANAC:

  1. a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice; nell’ambito dell’attività di vigilanza nei settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli altri casi previsti dal codice può irrogare per le violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo il proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l’eventuale recidiva sono valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63;
  2. b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici;
  3. c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
  4. d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
  5. e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione annuale sull’attività svolta, prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni;
  6. f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
  7. g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui agli articoli 140 e 140 bis(2);
  8. h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a sostenere le medesime nella predisposizione degli atti, nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto; il persistente mancato rispetto, da parte delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di intesa, delle indicazioni dell’ANAC, qualora non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63;
  9. i) per favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, elabora con appositi atti di indirizzo, fatte salve le normative di settore, costi standard dei lavori e prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione; si avvale a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, secondo le condizioni di maggiore efficienza, ed eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;
  10. l) esercita le funzioni di cui all’articolo 63 in relazione alla qualificazione delle stazioni appaltanti;
  11. m) esercita le funzioni di cui all’articolo 23 e contribuisce al coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici da parte della Cabina di regia.

4. L’ANAC gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

5. Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, l’ANAC può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell’ausilio del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

6. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’ANAC trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

7. L’ANAC collabora con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del rating di legalità delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27(1).

8. Per le finalità di cui al comma 2, l’ANAC utilizza la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23.

9. Al fine di consentire l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28, comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente invia senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con proprio provvedimento. L’inadempimento dell’obbligo è sanzionato ai sensi del comma 13. Per un periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data in cui il codice acquista efficacia, il RUP non è soggetto alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti della Banca nazionale dei contratti pubblici nell’ipotesi in cui, entro sessanta giorni dalla comunicazione all’amministrazione di appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con contestuale autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all’adempimento degli stessi.

10. È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall’ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 94. L’ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f)(1).

11. Presso l’ANAC opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all’articolo 214.

12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’ANAC, forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, l’ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 10.000, fatta salva l’eventuale sanzione penale. Con propri atti l’ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo restano nella disponibilità dell’ANAC nei limiti del 50 per cento e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le restanti somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Le sanzioni sono pubblicate nel sito istituzionale dell’ANAC specificando l’importo e i destinatari.

15. Presso l’ANAC, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori.

16. Per garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall’ANAC comunque denominati, l’ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 67, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 222, comma 7; (con l'art. 67, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 222, comma 10.
(2) La lettera g) del comma 3 è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.L. 21 maggio 2025, n. 73.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

222 
L’art. 222 dispone il riordino e la revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione, già elencate dall’art. 213 del d. lgs. n. 50 del 2016, in attuazione del criterio contenuto nell’art. 1, comma 2, lett. b), della l. delega, che ha stabilito la “revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti”.

A tal fine, nell’art. 222 sono stati riconsiderati i poteri regolatori dell’Autorità previsti dall’art. 213 del d. lgs. n. 50 del 2016, ma non più menzionati dalla legge delega.

In particolare, non è più previsto il potere dell’ANAC di adottare le linee guida, essendo tale potere assorbito dall’adozione della disciplina regolamentare di attuazione del nuovo codice (nel quale sono destinate a confluire le linee guida già emesse, quanto alla disciplina di dettaglio in esse contenuta). Viene poi eliminato il riferimento agli “altri strumenti di regolazione flessibile”, sostituiti dalla categoria degli atti amministrativi generali, di più sicuri inquadramento dogmatico e disciplina.

Sono state invece mantenute in capo all’Autorità le funzioni di analisi e di verifica dell’impatto della regolamentazione ai fini del rispetto del divieto cd. gold plating.

Come chiarito nel comma 1, nel quadro della riconsiderazione complessiva del ruolo dell’ANAC, sono state irrobustite le funzioni di vigilanza collaborativa da essa svolte, poiché la lett. h) del comma 3 dell’art. 222 estende il ruolo di supporto alle stazioni appaltanti, esercitato dall’ANAC mediante la stipula con le stesse di appositi protocolli d’intesa, oltre che alla predisposizione degli atti di gara e alla gestione della procedura di gara, già previste dalla lett. h) del comma 3, dell’art. 213 del d. lgs. n. 50 del 2016, anche alla fase dell’esecuzione del contratto.

Altro criterio direttivo che trova attuazione nell’art. 222 è quello previsto dall’art. 1, comma 2, lett. m), della l. delega, riguardante la “riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, e all’esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell’operatore economico, il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi”.

L’art. 222, modificando l’art. 213, d.lgs. n. 50 del 2016, dota l'Autorità di poteri sanzionatori più efficaci in modo da garantire il rispetto delle regole di buona amministrazione e, di conseguenza, il corretto funzionamento del mercato di riferimento. Per definire e perimetrare in modo chiaro tale potere sanzionatorio, esso è riferito specificatamente ai settori individuati dalle lettere “b)” (corretta esecuzione dei contratti pubblici), “f)” (sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori), “l)” (qualificazione delle stazioni appaltanti), “m)” (Banca dati nazionale dei contratti pubblici e coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici da parte della cabina di regia) del medesimo articolo. Si fa poi riferimento agli altri casi previsti dal codice, fra i quali – segnatamente – vi sono quelli di cui all’art. 63, comma 10 (in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti) e quelli, richiamati dai commi 9 e 13 dello stesso art. 222, relativi alla gestione delle informazioni da inserire nella Banca dati di cui all’art. 23. L’eventuale ampliamento di tale perimetro, con l’individuazione di ulteriori casi, è demandato all’Autorità politica.

Tale integrazione è necessaria tenuto conto del fatto che nel d.lgs. n. 50 del 2016, difetta l'attribuzione in capo all’Autorità di veri e propri poteri d’intervento sul mercato di riferimento. In particolare, l’Autorità è attualmente dotata di competenze essenzialmente “soft”, senza un’incidenza diretta e forte sul mercato vigilato: infatti, dall’elenco delle competenze contenuto nell’art. 213, del d. lgs. n. 50 del 2016 emerge un insieme di attività essenzialmente rivolto verso il referto a favore degli organi titolari di potere decisionale: Governo e Parlamento, oltre che verso gli organi giudiziari muniti di potere inquisitorio/repressivo (Procure della Repubblica e Corte dei Conti). Il potere sanzionatorio, inoltre, risulta debole e limitato all'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di omessa risposta alle richieste di documentazione e informazioni agli operatori del settore e nel richiamo al rispetto della legittimità, economicità ed efficienza dell’azione procedimentale, ma senza una vera e propria disposizione di chiusura che assicuri il rispetto in concreto di tali principi.

L’art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016 è, quindi, integrato al comma 3, primo periodo, lett. a), con la previsione di uno specifico potere sanzionatorio, esercitato nel rispetto dei principi di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, in capo all'Autorità nel caso la stessa accerti violazioni del codice. La disciplina dell’esercizio del potere sanzionatorio è rimessa al potere regolamentare dell’Autorità. Per rendere ancora più efficace il potere sanzionatorio si prevede, inoltre, che l'irrogazione della sanzione pecuniaria abbia una ricaduta sul sistema di premialità per la qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 63.

La vigilanza, inoltre, è ampliata sul versante dell'esecuzione dei contratti, in quanto non è più limitata alla verifica del rispetto del principio di economicità dei contratti pubblici e, quindi, diretta ad accertare che dall’esecuzione degli stessi non derivi un pregiudizio per il pubblico erario, ma è estesa alla verifica della correttezza dell’esecuzione tout court dei contratti pubblici.

Sempre nell’ottica di un rafforzamento della funzione di vigilanza dell’Autorità, la vigilanza collaborativa ha ad oggetto anche l’esecuzione dei contratti e il persistente discostamento dalle indicazioni dell’ANAC ha una ricaduta sul sistema di premialità ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 63.

La lett. m) del comma 3 assegna all’ANAC il compito di contribuire al coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici da parte della Cabina di Regia (a cui, come si è visto, in base all’art. 221, comma 4, lett. d), compete sovrintendere alla suddetta digitalizzazione).

L’art. 222 (comma 8) si preoccupa inoltre di garantire la piena attuazione dlla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, al fine di risolvere il problema, presentatosi finora nella prassi, dell’incompletezza di tale banca dati, soprattutto per le fasi successive all’aggiudicazione. A tale scopo viene introdotto (comma 9) un sistema di disincentivi alla mancata trasmissione dei dati da parte del RUP, con la previsione di un esplicito potere sanzionatorio in capo all’Autorità, temperato dalla possibilità del ravvedimento operoso, e con riflessi, per i soggetti responsabili, sul piano della responsabilità dirigenziale e della valutazione della performance. Ciò si lega al tentativo di rafforzare e rendere effettivo il ruolo della predetta Banca dati, quale strumento indispensabile per monitorare gli appalti, nell’ottica della lotta ai rischi di corruzione, anche attraverso l’eliminazione di ogni forma di duplicazione di trasmissione delle informazioni (che ora vengono inviate solo alla Banca dati dell’ANAC).

Sempre in attuazione del criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 2, lett. m), della l. delega, è stata eliminata la previsione, contenuta nel comma 15 dell’art. 213 del d. lgs. n. 50 del 2016, della gestione e dell’aggiornamento, da parte dell’Autorità, dell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Analogamente, è stata eliminata la previsione, contenuta anch’essa nell’art. 213, comma 15, del d. lgs. n. 50 del 2016, della gestione e dell’aggiornamento da parte dell’ANAC dell’elenco delle stazioni appaltanti che operano con affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, in coerenza con la mancata riproduzione, nel nuovo codice, di una disposizione di tenore analogo all’art. 192 del d. lgs. n. 50 del 2016, che disciplinava il suddetto elenco.

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