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Articolo 147 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Elettricitą

Dispositivo dell'art. 147 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. L’affidamento dei contratti inerenti al settore dell’elettricità è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

  1. a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;
  2. b) di alimentazione di tali reti con l’elettricità, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio.

2. L’alimentazione, con elettricità, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un’impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non è considerata un’attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:

  1. a) la produzione di elettricità avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149;
  2. b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell’ultimo triennio, comprensivo dell’anno in corso.

2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1(1).

Note

(1) Il comma 2-bis è stato aggiunto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

147 
L’articolo in questione riprende, senza sostanziali modifiche, il contenuto dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale – a propria volta - recepiva de plano l’articolo 9 della direttiva 2014/25/UE.

In particolare, l’articolo:

- individua in modo puntuale le attività inerenti l’affidamento di contratti inerenti ai settori dell’energia elettrica che restano comunque soggette all’applicazione del codice (comma 1);

- individua in modo altrettanto puntuale le condizioni al ricorrere delle quali l’alimentazione, con elettricità, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di imprese pubbliche o di soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi non rientra nell’ambito di applicazione del comma 1 (e conseguentemente non determina l’applicabilità delle previsioni del codice – comma 2).

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