Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 125 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Anticipazione, modalita' e termini di pagamento del corrispettivo

Dispositivo dell'art. 125 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione(1).

2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

3. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l’esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l’esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento. L’ingiustificato ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell’incentivo ai sensi dell’articolo 45. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

6. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All’esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.

8. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

10. Le piattaforme digitali di cui all’articolo 25, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l’interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 44, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

125 
In questa disposizione sono state inserite le norme su:

- anticipazione del corrispettivo: al comma 1 si è prevista l’estensione discrezionale dell’anticipazione per le stazioni appaltanti fino al 30% e la disciplina dell’anticipazione per i contratti di servizi e forniture pluriennali;

- pagamento acconti: si sono recepite, ai commi 3, 4 e 5, le modifiche apportate dalla legge n. 238 del 2021, ma sono state coordinate con l’intera disposizione; si è ritenuto di collegare l’emissione della fattura a quella del certificato di pagamento, piuttosto che all’emissione del s.a.l. (considerato che quest’ultimo è un documento contabile, di per sé non idoneo a quantificare con esattezza l’importo via via dovuto dalla stazione appaltante); per contenere il rischio di ritardi ingiustificati nell’emissione dei certificati di pagamento si è introdotto l’ultimo periodo del comma 5, che ne fa oggetto di valutazione del RUP ai fini della liquidazione dell’incentivo; il comma 6 estende le previsioni dei commi precedenti ai contratti di servizi e forniture a carattere periodico o continuativo;

- pagamento rata saldo: il comma 7 riproduce l’attuale disciplina dell’art. 113-bis, comma 2; così come il comma 8 riproduce il richiamo all’art. 4, comma 6 del decreto legislativo n. 231 del 2002 contenuto nel comma 3 dell’art. 113-bis; è stato poi aggiunto un comma 9 per meglio coordinare la disposizione con le previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2002 in tema di interessi di mora nel caso di ritardo nei pagamenti.

Va evidenziato come con il decreto legislativo n. 231/2002 è stata attuata nel nostro ordinamento la direttiva 2000/35/CE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. I testi originari della direttiva e della norma nazionale contenevano dizioni generiche (art. 2 lett. a), “transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”). Successivamente è intervenuta la direttiva 2011/7/UE, cui si è data attuazione con il decreto legislativo n. 192/2012, e, poi, con la l. n. 161/2014 (Legge europea 2013-bis): quest’ultima, all’art. 24, comma 1, ha chiarito che "L'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", vale a dire anche quelli relativi a esecuzione di opere o lavori, oltre a quelli aventi ad oggetto servizi o forniture.

Date tali premesse normative, si è ritenuto di confermare il testo dell’attuale art. 113 bis (che tiene conto del decreto legislativo n. 192/2012, di modifica del decreto legislativo n. 231/2002) secondo cui il pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo deve intervenire, senza necessità di previa costituzione in mora del debitore, nei 30 giorni seguenti l’adozione dei s.a.l. e l’emissione dei certificati di acconto e di saldo (che deve essere contestuale ai s.a.l. o differita fino a 7 giorni) ovvero, su espressa pattuizione scritta delle parti, entro altro termine fino ad un massimo di 60 giorni successivi quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche (salvo il raddoppio dei termini per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 333/2003 e gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che sono stati riconosciuti a tal fine). Inoltre il pagamento della rata di saldo è subordinato (e quindi il relativo termine di pagamento non decorre fino a quando non si provvede) alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (art. 103; nella proposta, art. 5). In caso di ritardo rispetto ai suddetti termini, sono dovuti (artt. 2 comma 1, lettere a) e f), e 5 del decreto legislativo n. 231/2002), come interessi legali di mora, interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento, pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all’inizio del semestre, maggiorato di otto punti percentuali, oltre al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e un importo forfettario a titolo risarcimento danno (art. 6 del decreto legislativo 231/2002).

La sequenza delineata nel testo proposto dell’art. 125 (s.a.l. – certificati di pagamento entro 7 gg. – facoltà di emissione fattura da parte appaltatore – pagamento entro 30 gg. aumentabile a 60 gg. in casi particolari e specifici) è più favorevole alle imprese, rispetto a quella prevista dall’art. 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, quanto alla decorrenza degli interessi di mora. Quest’ultima infatti non è collegata all’emissione dei certificati di pagamento degli acconti e della rata di saldo, bensì, rispettivamente all’emissione dei s.a.l. ed all’emissione dei certificati di collaudo e di verifica di conformità. Infatti, a parte il comma 6, l’art. 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002 non è richiamato dal testo proposto.

Il comma 9 invece richiama, per la quantificazione degli interessi ed il riconoscimento delle spese di liquidazione, gli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

È stato inserito il comma 10 al fine di coordinare la disposizione sui pagamenti con la tenuta digitale della contabilità. Con tale ultima disposizione, ed il sistema di contabilità che presuppone, si intende dare attuazione ai criteri di delega delle lettere l) e ii) dell’art. 1 della legge delega, già riprodotti nella relazione introduttiva.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!