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Articolo 13 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione

Dispositivo dell'art. 13 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del Codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4(1).

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri(2).

Note

(0) La rubrica della disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
La versione precedente della rubrica era così formulata: "Spese processuali".
(1) Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l'art. 41, comma 1) che le modifiche di cui al comma 1 e rubrica del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
(2) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Spiegazione dell'art. 13 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

La disciplina delle spese processuali viene concepita come una sorta di “sanzione” dell’ordinamento alla condotta delle parti che, svilendo il significato e la funzione della mediazione, rinuncino per “partito preso” a partecipare alla stessa. Il "decreto del fare”, infatti, ha introdotto nuovamente una previsione relativa alle spese processuali che era stata in precedenza dichiarata illegittima ad opera della Corte Costituzionale.
La disposizione in commento prevede sostanzialmente che la parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione, seppur vittoriosa, possa vedersi addossare le conseguenze economiche del processo in un caso specifico, ovvero quando vi sia
una piena coincidenza tra il contenuto della proposta e il provvedimento che definisce il giudizio.
La disciplina dell’articolo 13, comma 1, prevede, pertanto, una rilevante eccezione al principio della soccombenza. La parte vittoriosa, oltre a non poter ripetere le spese processuali, viene condannata al rimborso di quelle sostenute dalla controparte nello stesso periodo e assoggettata al pagamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria processuale, in misura corrispondente all’entità del contributo unificato dovuto per quella tipologia di causa.

Tuttavia, è stato osservato in dottrina, non è sempre facile comprendere quando si verifichi una “piena corrispondenza” tra il contenuto della proposta formulata in mediazione e quello del provvedimento conclusivo del giudizio. Emergono problemi di interpretazione nel momento in cui la sentenza decida in maniera parzialmente difforme rispetto alla proposta di conciliazione, ricalcandone, tuttavia, il contenuto sostanziale.
Al momento quindi, in assenza peraltro di una significativa giurisprudenza che si sia espressa su tale aspetto, è difficile individuare con certezza cosa si intenda per "piena corrispondenza della sentenza all’accordo", considerando che il mediatore formula un accordo di tipo conciliativo, e non di tipo tecnico-giuridico. La proposta, infatti, non è vincolata agli elementi di diritto della controversia, né alla corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr. in tal senso, nell’ambito del processo civile, l’art. 112 del c.p.c.). Per questo, non sarà facile nella pratica ottenere una sentenza del giudice che sia pienamente conforme alla proposta formulata dal mediatore.

Proprio perchè le ipotesi di “piena coincidenza” tra la proposta del mediatore e la sentenza si rivelano nella prassi giudiziaria piuttosto rare, il legislatore ha deciso di autorizzare comunque il giudice, anche quando non vi sia piena coincidenza tra il contenuto della proposta e il provvedimento che definisce il giudizio, ma concorrano gravi ed eccezionali ragioni, a escludere in favore della parte vincitrice la ripetizione, parziale o integrale, delle spese inerenti al procedimento di mediazione. In altre e diverse parole, allorquando non vi sia una perfetta coincidenza tra il contenuto della sentenza e quello dell’accordo di mediazione, la mancata ripetizione delle spese per la parte vittoriosa sarà possibile solo se ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”.

Inoltre, una recente decisione della Cassazione (Cass. Civ. Sez. III, n. 12712 del 14/05/2019) ha esteso il principio di cui all’art. 13, della mancata rifusione delle spese processuali alla parte vittoriosa che non abbia aderito all’accordo, anche alle spese che la parte deve sostenere per fruire dell'assistenza di un proprio difensore in tale fase.

Resta ferma l'applicabilità, qualora ne ricorrano i presupposti, degli articoli 92 e 96 del Codice di procedura civile.

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