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Articolo 12 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Efficacia esecutiva ed esecuzione

Dispositivo dell'art. 12 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8 bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del Codice di procedura civile.

1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale(2).

Note

(1) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che le modifiche di cui ai commi 1, 1-bis e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.

Spiegazione dell'art. 12 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Tale disposizione rappresenta una delle più significative novità introdotte dalla riforma. La norma in commento stabilisce infatti che, allorquando tutte le parti che aderiscono alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio e degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati giocano un ruolo fondamentale poiché, sottoscrivendo l’accordo, attestano e certificano la conformità dello stesso rispetto alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
Il mantenimento della previsione dell’omologa da parte del Presidente del Tribunale induce a ritenere che vi possano essere ipotesi nelle quali le parti non siano assistite dagli avvocati, ma ciò contrasta con il dato normativo di cui all’art. 8 del D.lgs. 28 del 2010. Quest’ultimo articolo prevede, infatti, l’obbligatorietà dell’assistenza di un legale in mediazione, introdotta dal D.L. 69/2013 convertito in legge dalla L. 98/2013.
Tale necessità di omologa da parte del Presidente del Tribunale, quindi, potrebbe più facilmente ritenersi applicabile a quei casi in cui gli avvocati che assistono le parti non ritengano di poter sottoscrivere l’accordo.

In ogni caso, se l’accordo è contrario a norme imperative e di ordine pubblico, lo stesso non sarà omologabile da parte del Presidente del Tribunale; si tratterebbe, infatti, di un accordo giuridicamente invalido, non suscettibile di essere portato ad esecuzione. Ciò non toglie che l’accordo resti valido per le parti che l’hanno sottoscritto, che sono libere di eseguirlo spontaneamente.
In caso di controversie transfrontaliere, poi, la norma non fa riferimento alla disciplina della sottoscrizione-attestazione da parte degli avvocati. Si deve quindi ritenere che in questo caso l’unico meccanismo valido per conferire efficacia esecutiva all’accordo sia quello dell’omologa da parte del Presidente del Tribunale.

L'accordo conciliativo concluso in mediazione ottiene efficacia immediatamente esecutiva con l'apposizione di una clausola che solitamente recita: “Gli avvocati sottoscrivono il presente accordo per certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs 28/2010”. L'accordo conciliativo, così perfezionato, deve poi essere allegato al verbale di mediazione (D. Lgs 28/2010, art. 11, comma 1).

L’art. 475 del c.p.c. stabilisce che l'apposizione della formula esecutiva munisce di efficacia esecutiva gli atti dell'autorità giudiziaria o dei pubblici ufficiali, “salvo che la legge disponga altrimenti”. Il D. Lgs 28/2010, all’art. 12, riconosce infatti efficacia esecutiva ex lege all'accordo di conciliazione, senza bisogno di apporvi la formula esecutiva. Tuttavia, è comunque possibile rivolgersi al Tribunale per apporre la formula esecutiva all'accordo di conciliazione.
La formula esecutiva, viceversa, è necessaria, ai sensi del medesimo art. 475, allorquando il presidente del tribunale abbia omologato l'accordo conciliativo, se gli avvocati delle parti non lo avessero sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 28/2010.

Infine, l'articolo in commento stabilisce che l'accordo di conciliazione “deve essere integralmente trascritto nel precetto”. L'avvocato procederà, quindi, alla trascrizione del testo dell'accordo conciliativo nel precetto (proprio come avviene per le cambiali e per gli assegni) e l'ufficiale giudiziario ne attesterà poi la conformità all'originale.

L’avvocato che cura l'esecuzione dovrà notificare all'altra parte l'atto di precetto e il verbale di mediazione con l'accordo conciliativo allegato, che l'ufficiale giudiziario ha precedentemente attestato conformi agli originali. Dopodiché, si potrà procedere all'esecuzione forzata.

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A. R. chiede
lunedģ 15/01/2024
“Buon giorno sono stato denunciato due anni fa da una sorella per circonvenzione di incapace a seguito della pubblicazione del testamento di nostra madre a lei non gradito. Il magistrato che condusse l’indagine si è confuso e non ha archiviato la denuncia per art 649 in quanto io stretto congiunto non punibile. Invece chiese l’archiviazione per infondatezza del reato. Questa permise alla sorella di fare opposizione alla richiesta di archiviazione del magistrato e prendere tempo nella mediazione obbligatoria per chiedere una cifra esorbitante per ritirare la denuncia. In mediazione ha raggiunto lo scopo con un accordo economico a mio svantaggio per il ritiro della denuncia e accettazione del testamento. Sembrava tutto concludo ma ci fu una sorpresa: la sorella ritirò la denuncia come indicato in mediazione, ma non ritirò l’opposizione fatta al magistrato che aveva chiesto l’archiviazione della denuncia per mandarmi comunque davanti al giudice anche se enormemente soddisfatta ecenomicamente. Nonostante l’accordo raggiunto in mediazione il giudice a causa il mancato ritiro della opposizione fatta al magistrato, ha dovuto fissare una udienza per decidere se continuare le indagini o archiviare la denuncia come richiesto dal magistrato e dal mio avvocato penalista. Il giudice per fortuna ha archiviato la denuncia per infondatezza del reato e per l’art 649. Pur avere « vinto » moralmente e perso economicamente questa causa , fra avvocati, periti e mediazione, ho perso quasi 60.000 euro per una denuncia che la sorella nemmeno poteva fare. Addirittura in mediazione fece una controperizia al perito del tribunale che aveva evidenziato con la propria perizia che con il testamento la sorella non aveva subito alcun danno economico. Come posso agire contro di lei per chiedere a titolo di risarcimento del danno la massimo della somma possibile alla sorella? Civilmente, penalmente o meglio lasciare perdere visto che ho già perso tanti soldi, e non ne vorrei perdere altri”
Consulenza legale i 29/01/2024
Sotto il profilo civilistico si osserva quanto segue.
L’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti ha il valore di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 28/2010.
Tale accordo ha quindi la funzione di composizione della lite di natura stragiudiziale e come tale è stato assimilato dalla dottrina e dalla giurisprudenza all’istituto della transazione ex art. 1965 del c.c..
In tal senso la giurisprudenza, in un caso che sembra simile a quello in esame, ha affermato che “L'accordo di mediazione tra gli eredi in materia di divisione ereditaria nel quale le parti hanno raggiunto un' intesa per definire tutte le questioni controverse relative alla successione del de cuius integra una ipotesi di transazione divisoria che non è rescindibile ex art. 764, 2 comma c.c.” (Sentenza Tr. Milano 13.07.2020 Dott.ssa Cozzi).
Si ritiene, quindi, che la parte non possa ora impugnare o contestare quanto concordato in sede di mediazione.

Dal punto di vista penale il rimedio è uno ed è difficilmente percorribile.
Stiamo parlando di una controquerela per calunnia.

L’ art. 368 del c.p. punisce la condotta di chi, sapendo taluno innocente, lo accusa di aver commesso un reato in modo idoneo da determinare l’insorgenza di un procedimento penale a carico dell’accusato.

Il reato in parola è, tuttavia, di difficile configurazione.
Secondo la giurisprudenza costante, infatti, è necessario che il soggetto accusante sia perfettamente a conoscenza dell’innocenza altrui.
Ciò vuol dire che, ai fini di una utile proposizione di un atto di denuncia-querela per il reato di calunnia occorre che il denunciante dia conto di precisi elementi che siano indicativi della mala fede della denunciante; precisi elementi connessi anche alla estrema infondatezza dell’azione legale posta in essere dal presunto calunniatore.
Tale operazione può, tuttavia, spesso rivelarsi estremamente complessa in quanto presuppone l’indagine sulla psiche del soggetto denunciato, che è spesso insondabile.

Provare che l’accusante fosse assolutamente consapevole dell’innocenza altrui è assai spesso impossibile; non a caso la maggior parte delle denunce per calunnia vengono... archiviate.

Onde valutare se percorrere tale strada, dunque, è opportuno interloquire con un difensore di fiducia il quale potrà consigliare la migliore strategia d’azione una volta studiato il caso e conosciuti tutti i dettagli fattuali dello stesso, che vanno analizzati con molta cura.

E. F. chiede
giovedģ 24/11/2022 - Lazio
“Abbiamo fatto un accordo conciliativo conclusosi il 07/07/2022, per la divisione di un lotto di terreno con sopra 4 BOX. Premetto che siamo 4 proprietari, la domanda è: due proprietari non hanno soldi sufficienti per il seguente motivo, all'inizio di questa controversia dovevamo ristrutturare la palazzina di 4 appartamenti poi sospesa per motivi legati alla mediazione Box. Conclusasi la mediazione sopra descritta abbiamo detto, tutti d'accordo, facciamo i lavori della palazzina. Ora l'impresa citata nella mediazione ha detto di iniziare i lavori dei Box, ma ci sono 2 proprietari che non anno soldi sufficienti per affrontare questa spesa, e però c'è un proprietario che citando l'accordo conciliativo vuole fare subito i lavori. Cosa possiamo fare per rimandare questi lavori ? Grazie cordiali saluti.”
Consulenza legale i 06/12/2022
Il verbale di chiusura positiva della mediazione, quando tutte le parti siano assistite da un avvocato (come nel nostro caso), costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, D. Lgs. n. 28/2010).
Questo significa che quanto previsto in tale atto può essere azionato davanti al Giudice dell’esecuzione nei confronti dei proprietari “recalcitranti”.
Dal tenore del verbale, dalla descrizione dello stato dei box e dal fatto che in esso vengono richiamati alcuni preventivi (non inviati allo scrivente), si comprende che l’intenzione delle parti sia quella di avviare i lavori in tempi ravvicinati (in caso contrario i preventivi non sarebbero infatti più attuali).
Tuttavia, si nota che negli accordi sono stabilite le prestazioni a carico di ciascuna parte, ma non sembra indicato un termine entro il quale queste debbano essere iniziate o comunque eseguite.
Tale mancanza potrebbe essere citata per rinviare il momento di avvio dei lavori.
In ogni caso, di fronte a un’obiezione di questo tipo si può ipotizzare che l’altra parte invii una diffida fissando un termine per l’esecuzione, una volta trascorso il quale si potrà procedere con la notificazione del precetto e l’avvio dell’esecuzione, a meno di non “attaccare” direttamente la validità dell’accordo stesso (ma questa strada appare a prima vista più complicata).

Pertanto, visto che la conflittualità tra le parti sembra ancora abbastanza elevata e che costringere l’altra parte a agire in giudizio farebbe soltanto aumentare le spese a carico di tutti, si consiglia di optare per un compromesso con la controparte e concordare il momento di avvio dei lavori in una data conveniente per tutti.