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Articolo 30 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Atti di notorietą

Dispositivo dell'art. 30 Legge sul procedimento amministrativo

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Ratio Legis


Spiegazione dell'art. 30 Legge sul procedimento amministrativo

La norma in commento stabilisce semplicemente che, in tutti i casi in cui le varie leggi o i vari regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni, il numero dei testimoni, in ossequio al principio di semplificazione e celerità del procedimento, è ridotto a due, qualora sia applicabile la presente legge (v. art. 29).

Qualora siano previste dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, è fatto divieto alle amministrazioni di esigere atti di notorietà in luogo di queste.

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