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Articolo 17 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Valutazioni tecniche

Dispositivo dell'art. 17 Legge sul procedimento amministrativo

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ed altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Spiegazione dell'art. 17 Legge sul procedimento amministrativo

La norma in commento tratta del c.d. silenzio devolutivo, uno strumento predisposto dal legislatore al fine di superare l'inerzia degli organi preposti all'espressione di valutazioni tecniche.

Qualora la legge o singoli regolamenti prevedano l'obbligatorietà di valutazioni tecniche al fine di adottare un provvedimento amministrativo, e l'organo o l'ente non provvedano entro novanta giorni o entro il diverso termine fissato dalla legge o dal regolamento stesso, oppure non manifestino l'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni ad altri organi dell'amministrazione pubblica, o ad altri enti pubblici all'uopo qualificati, oppure ancora ad istituti universitari.

Tale modalità di silenzio devolutivo è destinata dunque a superare l'inerzia dell'organo richiesto, al fine di rispettare il principio di non aggravare inutilmente il procedimento (v. art. 1).

Qualora le valutazioni tecniche debbano essere rilasciate da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini, il silenzio devolutivo non opera, e non si potrà dunque prescindere dal parere.

Per ogni tipo di valutazione tecnica i termini di cui sopra possono essere interrotti (anche se appare più sensato trattare la fattispecie come un'ipotesi di sospensione) nel caso in cui l'organo adito abbia manifestato esigenze istruttorie, ma per una sola volta, e per un termine non superiore a quindici giorni dalla ricezione degli elementi oggetto di istruttoria.

Massime relative all'art. 17 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 3310/2013

Gli atti amministrativi espressione di valutazioni tecniche sono suscettibili di sindacato giurisdizionale esclusivamente nel caso nei termini in cui l'Amministrazione abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica, tenendo presente che non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dalla P.A.

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