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Articolo 17 bis Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

Dispositivo dell'art. 17 bis Legge sul procedimento amministrativo

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini(1).

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento(1).

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Note

(1) I commi 1 e 2, così come la rubrica del presente articolo, sono stati modificati dall'art. 12, comma 1, lett. g) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Spiegazione dell'art. 17 bis Legge sul procedimento amministrativo

Il silenzio assenso rappresenta un'ipotesi di silenzio significativo.

Il legislatore amministrativo, sempre in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, ha deciso di attribuire all'inerzia ed alla condotta omissiva un valore provvedimentale. Appare chiaro come qui operi una chiara eccezione al principio di cui all'articolo 2, secondo il quale la p.a. adotta le proprie determinazioni attraverso un provvedimento espresso.

L'istituto in esame ha invero un impatto maggiore nei procedimenti ad istanza di parte, in cui il privato trae un cospicuo beneficio dall'operare del silenzio assenso. Qui viene invece n rilievo il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra gestori di beni o servizi pubblici.

Più nello specifico, ove l'amministrazione procedente debba acquisire assensi, concerti, nullaosta comunque denominati da parte di altri enti pubblici, questi ultimi devono comunicare il proprio assenso, nullaosta o assenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, tranne nelle ipotesi in cui debbano acquisire ulteriori elementi istruttori necessari per poter meglio ponderare la fattispecie (adeguatamente motivate), nel qual caso il termine di cui sopra è interrotto e ricomincia a correre dalla ricezione degli elementi istruttori, senza ulteriori dilazioni temporali.

Una volta decorsi inutilmente tali termini, entra in gioco l'istituto del silenzio assenso, il quale fa sì che l'assenso, il concerto o il nullaosta si intenda acquisito.

La novità più eclatante è data dal fatto che il silenzio assenso opera anche nei confronti di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, in cui i termini sono semplicemente più lunghi rispetto a quelli di cui sopra. Il termine per far pervenire l'assenso è di novanta giorni. Come si è visto nelle norme precedenti, tali interessi qualificati solitamente “bloccano” l'operare degli istituti preposti alla semplificazione dell'attività amministrativa, per via dell'importanza loro assegnata (v. art. 16 e 17), mentre per semplici assensi, nullaosta e concerti, il legislatore ha previsto comunque l'applicazione del silenzio assenso, prevedendo tuttavia termini più lunghi. Il termine di novanta giorni può essere differente ove così previsto da singole disposizioni di legge.

Va comunque precisato che il silenzio assenso non trova applicazione nelle ipotesi in cui le disposizioni dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

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