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Articolo 184 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Effetti del concordato per i creditori

Dispositivo dell'art. 184 Legge fallimentare

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 [168] (1). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (2).

Note

(1) Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 ha sostituito alle parole "al decreto di apertura della procedura di concordato" le parole "alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161".
(2) Tali soci, si presume, contribuiranno al pagamento della percentuale concordataria; pertanto non dovrebbero essere tenuti a pagare il residuo ai creditori sociali (in altre parole, il loro patrimonio non sarà aggredibile da questi creditori).

Ratio Legis

L'omologazione del concordato è il passo finale della procedura. Si ritiene che dopo tale momento il debitore rientri in possesso della disponibilità del patrimonio e torni ad avere la gestione piena dell'impresa. E' importante ricordare che l'omologazione non costituisce un accertamento giudiziale del credito, perché non esplica gli effetti propri della sentenza di merito.

Massime relative all'art. 184 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 2706/2009

In tema di suddivisione dei creditori in classi nell'ambito della domanda di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società - in quanto postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, se i finanziamenti sono stati effettuati verso una società in eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione che avrebbe giustificato un conferimento di capitale, e da restituire, se percepiti nell'anno anteriore all'eventuale fallimento, ai sensi dell'art. 2467, primo comma, cod. civ. - non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici alla cui stregua, ex art. 160, primo comma, lett. c), legge fall., vanno formate le classi. Tuttavia, trattandosi pur sempre di creditori, da soddisfare dopo l'estinzione degli altri crediti, è ammessa la deroga al principio della postergazione, se risulta il consenso della maggioranza di ciascuna classe e non già il solo consenso della maggioranza assoluta del totale dei crediti chirografari.

Cass. civ. n. 3957/2003

Il concordato preventivo — istituto funzionale all'esigenza di definire ogni rapporto obbligatorio tra creditore e debitore sì da impedire, una volta adempiuti gli impegni derivanti dalla proposta ed omologati dal tribunale, ulteriori pretese scaturenti da quei medesimi rapporti — è dotato, in seno al sottosistema civilistico delle procedure concorsuali, di efficacia remissorio-liberatoria totale, determinando sempre, una volta soddisfatti i creditori — nella percentuale concordata, ovvero con la liquidazione dei beni ceduti —, la liberazione dell'obbligato dal debito residuo. In particolare, nel caso di concordato con cessione dei beni, l'obbligato stesso può legittimamente (e definitivamente) ritenersi liberato — giovandosi dell'effetto esdebitatorio della procedura — con la distribuzione del ricavato della liquidazione dei beni ceduti, qual che sia la percentuale attribuita a ciascuno dei creditori chirografari, a differenza di quanto invece previsto in seno alla procedura fallimentare (per effetto della quale il debitore è esposto, ai sensi dell'art. 120 legge fall., anche dopo la sua chiusura, ad azione dei creditori rimasti insoddisfatti.

Cass. civ. n. 11343/2001

La disposizione contenuta nell'art. 184 legge fall., che estende ai Soci illimitatamente responsabili di società di persone l'efficacia remissoria del concordato preventivo, si riferisce ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria ha effetto liberatorio anche nei loro confronti, senza con ciò determinare l'estensione della procedura al patrimonio dei soci, che resta estraneo ad essa. Agli atti di disposizione del socio non può, pertanto, essere estesa la disciplina dettata dall'art. 167 legge fall. che prevede l'inopponibilità ai creditori sociali degli atti di disposizione anteriori alla procedura posti in essere dal debitore ammesso alla procedura, che va identificato nella sola società.

Cass. civ. n. 12545/2000

La sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, pur determinando un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei medesimi e sugli altri diritti implicati nella procedura; pertanto, è possibile far accertare in via ordinaria nei confronti delle imprese in concordato il proprio credito ed il privilegio che lo assiste (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato un'azione di accertamento del carattere privilegiato del credito quale opposizione all'omologazione del concordato e dichiarato inammissibile l'appello per inosservanza del termine ex art. 183 c.p.c.).

Cass. civ. n. 9201/1990

I crediti dell'esattore, per imposte i cui presupposti si siano verificati prima dell'apertura del concordato preventivo, (con o senza cessione dei beni), sono crediti anteriori al concordato stesso, ai sensi degli artt. 168 e 184 della legge fallimentare, ancorché non siano stati (in tutto od in parte) accertati od iscritti a ruolo. Detti crediti, pertanto, debbono essere fatti valere nell'ambito concorsuale, considerando che l'esattore, pure se munito di titolo esecutivo, soggiace (in quella procedura) al divieto delle azioni esecutive individuali (ai sensi degli artt. 188 secondo comma e 168 di detta legge, non operando la deroga prevista dall'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per il diverso caso del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa).

Cass. civ. n. 4779/1987

A seguito dell'omologazione del concordato preventivo con cessione pro solvendo dei beni, si determina, rispetto ai crediti concordatari, la scissione fra titolarità del debito, che resta all'imprenditore, e legittimazione all'adempimento, che compete al liquidatore. Pertanto, nella controversia promossa dal creditore, per sentir accertare il carattere concordatario delle proprie ragioni, i predetti soggetti assumono la qualità di litisconsorti necessari, anche agli effetti dell'art. 102, secondo comma, c.p.c.

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