Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2706 del 4 febbraio 2009

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano proposto con la domanda di ammissione al concordato preventivo,la relativa relazione può essere redatta anche da un professionista che abbia già prestato la sua attività professionale in favore del debitore, non configurando più tale circostanza condizione di incompatibilità alla predetta nomina, in quanto l'art. 161, terzo comma, legge fall. - come modificato da ultimo dal d.lgs. n. 169 del 2007 - rinvia ai requisiti soggettivi di cui all'art. 67, terzo comma, lett.d), legge fall., il quale a sua volta menziona, tra quelli richiesti per la nomina a curatore fallimentare, solo quelli di cui all'art. 28, primo comma, lett. a) e b), senza riferirsi alla predetta situazione di incompatibilità (di cui al secondo comma del citato art. 28), com'era invece, dal 16 marzo 2005, secondo il testo "ratione temporis" vigente dell'art. 161 e per effetto del decreto legge n. 35 del 2005 (poi convertito nella legge n. 80 del 2005). Ne consegue che se pure, come nella specie, il professionista attestatore - già consulente della società proponente il concordato e rappresentante dei suoi soci di maggioranza e di quelli della società assuntrice del concordato in alcune assemblee societarie - versava in una situazione di incompatibilità all'epoca di deposito del ricorso (17 gennaio 2006), la predetta modifica normativa ha rimosso con effetti sananti tale incompatibilità essendo intervenuta con riguardo ad una procedura di concordato ancora non conclusa.

(massima n. 2)

In tema di suddivisione dei creditori in classi nell'ambito della domanda di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società - in quanto postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, se i finanziamenti sono stati effettuati verso una società in eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione che avrebbe giustificato un conferimento di capitale, e da restituire, se percepiti nell'anno anteriore all'eventuale fallimento, ai sensi dell'art. 2467, primo comma, cod. civ. - non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici alla cui stregua, ex art. 160, primo comma, lett. c), legge fall., vanno formate le classi. Tuttavia, trattandosi pur sempre di creditori, da soddisfare dopo l'estinzione degli altri crediti, è ammessa la deroga al principio della postergazione, se risulta il consenso della maggioranza di ciascuna classe e non già il solo consenso della maggioranza assoluta del totale dei crediti chirografari.

(massima n. 3)

La durata del procedimento di omologazione del concordato preventivo non è assoggettata ad un termine perentorio, in quanto l'art. 181 legge fall. - nel testo novellato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005 - pur prevedendo che il relativo decreto intervenga entro sei mesi dal deposito del ricorso (termine prorogabile per una sola volta e per sessanta giorni), non dichiara espressamente perentorio tale termine, nonostante le esigenze di speditezza cui il procedimento si deve informare; inoltre, al medesimo procedimento si applica anche la sospensione feriale dei termini processuali, sia per la natura eccezionale delle deroghe a tale principio (limitate, nella materia fallimentare, ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per la relativa revoca), sia per i limiti con cui tali deroghe sono disciplinate nell'art. 36 bis legge fall., che ne circoscrive la portata solo ai termini processuali inerenti ai procedimenti di cui agli artt. 26 e 36 legge fall..

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