Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4779 del 28 maggio 1987

(3 massime)

(massima n. 1)

A seguito dell'omologazione del concordato preventivo con cessione pro solvendo dei beni, si determina, rispetto ai crediti concordatari, la scissione fra titolaritą del debito, che resta all'imprenditore, e legittimazione all'adempimento, che compete al liquidatore. Pertanto, nella controversia promossa dal creditore, per sentir accertare il carattere concordatario delle proprie ragioni, i predetti soggetti assumono la qualitą di litisconsorti necessari, anche agli effetti dell'art. 102, secondo comma, c.p.c.

(massima n. 2)

I crediti dell'esattore delle imposte, ove il debitore venga ammesso al concordato preventivo, devono essere fatti valere nell'ambito di tale procedura, ancorché assistiti da titolo esecutivo, atteso che l'esattore medesimo soggiace al divieto delle azioni esecutive individuali, sancito dal combinato disposto degli artt. 188, secondo comma e 168 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (ed alla conseguente improseguibilitą delle ventuali esecuzioni in corso), non operando in suo favore la deroga alla regola concorsuale prevista dall'art. 51 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (ed in precedenza dall'art. 205 del d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645) per il diverso caso in cui il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

(massima n. 3)

I crediti tributari, sia per le vigenti imposte sia per quelle soppresse con la riforma del 1973, nascono ex lege con l'avveramento dei relativi presupposti, non per effetto dell'atto amministrativo di accertamento. Pertanto, ove tali presupposti si siano verificati prima dell'apertura nei riguardi del debitore della procedura di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, i crediti medesimi devono ritenersi anteriori al concordato, ai sensi degli artt. 168 e 184 della legge fallimentare, ancorché non siano stati in tutto od in parte accertati od iscritti nei ruoli, e vanno conseguentemente soddisfatti nella sede e nei modi contemplati dal concordato stesso.

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