Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9201 del 6 settembre 1990

(4 massime)

(massima n. 1)

Al fine dell'omologazione del concordato preventivo, il requisito della meritevolezza del debitore, prescritto dall'art. 181 primo comma n. 4 (della l. fall.) indipendentemente dal fatto che si tratti di concordato per garanzia ovvero di concordato remissorio, deve sussistere anche nel caso di societą di capitali, dovendosi in tale ipotesi prendere in considerazione gli atti ed i comportamenti degli amministratori imputabili alla societą in virtł del rapporto organico (senza che rilevi la loro cessazione dalla carica al tempo della procedura concordataria).

(massima n. 2)

I crediti dell'esattore, per imposte i cui presupposti si siano verificati prima dell'apertura del concordato preventivo, (con o senza cessione dei beni), sono crediti anteriori al concordato stesso, ai sensi degli artt. 168 e 184 della legge fallimentare, ancorché non siano stati (in tutto od in parte) accertati od iscritti a ruolo. Detti crediti, pertanto, debbono essere fatti valere nell'ambito concorsuale, considerando che l'esattore, pure se munito di titolo esecutivo, soggiace (in quella procedura) al divieto delle azioni esecutive individuali (ai sensi degli artt. 188 secondo comma e 168 di detta legge, non operando la deroga prevista dall'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per il diverso caso del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa).

(massima n. 3)

In sede di omologazione del concordato preventivo, le condizioni di ammissibilitą e convenienza devono essere accertate con riferimento alla situazione in atto al momento dell'omologazione stessa, e, quindi, tenendo conto anche degli elementi sopravvenuti in ordine all'effettiva entitą dell'esposizione debitoria.

(massima n. 4)

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, deve ritenersi consentito, in forza del richiamo fatto dall'art. 180 della l. fall. agli artt. 183 e segg. c.p.c. (incluso quindi l'art. 267 c.p.c.), l'intervento adesivo del terzo, il quale abbia interesse a sostenere l'opposizione proposta da un creditore (nella specie, intervento dell'amministrazione finanziaria ad adiuvandum rispetto all'opposizione dell'esattore delle imposte).

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