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Articolo 156 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza

Dispositivo dell'art. 156 Legge fallimentare

(1) Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente (2) provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili [2272-2283, 2484-2496 c.c.].

I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447 quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.

Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima (3), il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.
(2) La ratio della norma è che se il patrimonio risulta incapiente rispetto alle obbligazioni dei creditori, la continuazione dell'affare per cui venne costituito il patrimonio stesso è impedita: si rende necessaria, pertanto, la liquidazione.
(3) La violazione può consistere, ad esempio, nell'utilizzo delle risorse del patrimonio destinato per soddisfare obbligazioni sociali afferenti ad affari diversi; oppure, nella mancata osservanza delle regole di contabilizzazione stabilite dagli artt. 2447 sexies e 2447 septies c.c.

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