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Articolo 35 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Integrazione dei poteri del curatore

Dispositivo dell'art. 35 Legge fallimentare

(1) Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori (2).

Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta (3).

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104 ter comma ottavo (4).

Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) In assenza di autorizzazione, l'atto è annullabile.
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 412) che "Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione".
(3) Comma aggiunto dal d.lgs. 169/2007.
Il nuovo comma recepisce una prassi ormai invalsa nelle procedure fallimentari.
(4) Comma così modificato dal d.lgs. 169/2007.
Il giudice delegato deve avere sempre la possibilità di espletare le sue funzioni di sorveglianza e controllo sugli atti più importanti della procedura, come quelli che abbiano un valore economico rilevante e le transazioni, che presentano sempre un margine di rischio, visto che - solitamente - con esse si rinuncia ad una parte del proprio diritto per ottenere un beneficio immediato (ad es., un pagamento inferiore, ma certo, contestuale alla firma dell'accordo transattivo).

Ratio Legis

Il curatore vede dei limiti alla propria libertà di amministrazione del patrimonio fallimentare, richiedendosi l'autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato in riferimento agli atti di disposizione più importanti.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

3 L’articolo 3 del presente decreto legislativo, reca disposizioni correttive Titolo II, Capo II, della legge fallimentare.
Il comma 8 introduce un nuovo secondo comma nell’articolo 35, al fine di rendere più trasparente l’attività di gestione del curatore e di fornire una concreta base di valutazione per la decisione del comitato dei creditori. Si prevede, difatti, che il curatore, quando chiede al comitato dei creditori l’autorizzazione a compiere un atto previsto dalla medesima norma, sia tenuto a formulare le proprie valutazioni conclusive in ordine alla convenienza dell’atto da compiere.

Massime relative all'art. 35 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 13242/2015

La mancanza di autorizzazione del giudice delegato o del tribunale, prevista dall'art. 35 legge fall. (nella formulazione vigente "ratione temporis"), ad integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziale importa non già la nullità dei negozi posti in essere, ma la loro annullabilità, che può essere fatta valere solo dal fallimento, ai sensi dell'art. 1441 c.c., sicché la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, da parte del curatore, in assenza della necessaria autorizzazione, non determinando la nullità del relativo procedimento, comporta, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione, la sospensione del termine per l'impugnazione dell'avviso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l.vo 19 giugno 1997, n. 218.

Cass. civ. n. 675/1999

In tema di fallimento, la transazione tra procedura concorsuale e terzo creditore è consentita, in via di principio, dall'art. 35 della legge fallimentare e, pur se incidente sulla formazione dello stato passivo, non può ritenersi illegittima in astratto, ma solo in relazione alle sue conseguenze sulla par condicio creditorum.

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