Cassazione civile Sez. I sentenza n. 675 del 26 gennaio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fallimento, la transazione tra procedura concorsuale e terzo creditore è consentita, in via di principio, dall'art. 35 della legge fallimentare e, pur se incidente sulla formazione dello stato passivo, non può ritenersi illegittima in astratto, ma solo in relazione alle sue conseguenze sulla par condicio creditorum.

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